Aggiudicazione definitiva
Comune di Squinzano
Gara #17
Lavori manutenzione strade interne all'abitatoInformazioni appalto
14/06/2019
Aperta
Lavori
€ 266.320,57
ZACCARIA Michele
Categorie merceologiche
45233
-
Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
7918585F0C
E77H19000550004
Solo prezzo
Lavori manutenzione strade interne all'abitato
Lavori manutenzione straordinaria strade iinterne all'abitato
€ 263.306,54
€ 0,00
€ 3.014,03
€ 181.217,26
171 13/09/2019
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
06111000722 | GE.ST.IM. S.R.L. |
- Somma: 1635.33 - Media: 32.065 - Scarto Medio: 0.290 - Decremento soglia: 0.0261 - Soglia di anomalia: 32.328\n
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
03
30/07/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Paladini | Vincenzo | Presidente Seggio di gara |
Perrino | Antonio | Componente-Testimone |
Taurino | Riccardo | Componente-Testimone |
Scadenze
12/07/2019 12:00
19/07/2019 12:00
31/07/2019 08:30
Avvisi
Allegati
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2.33 MB | |
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1.76 MB | |
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7093 - Verbale ammissione.1564678226.pdf SHA-256: 16e0bfc1c762bda27c7f8680984b899ceb256630392c19d6fca25551d563ffc5 03/02/2023 16:45 |
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7093 - Graduatoria provvisoria1568024354.pdf SHA-256: 3aa6d99f65db1057512b25bf55d07e21ab024f2bce5205dec863fc2ec6fd96fe 03/02/2023 16:45 |
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7093 - Verbale aggiudicazione.1568026666.pdf SHA-256: 6958fcb20beed7a218ff7b266ce3faa9e274fd8c11a131629cea675da98439a0 03/02/2023 16:45 |
106.49 kB | |
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131.27 kB |
Chiarimenti
24/06/2019 10:10
Quesito #1
IL PASSOE NON FUNZIONA
28/06/2019 16:40
Risposta
CIG Perfezionato e PASSOE funzionante
24/06/2019 08:01
Quesito #2
IL DGUE è sufficiente quello che iene generato nella piattaforma o va compilato anche il modello predisposto da voi?
28/06/2019 16:42
Risposta
Va compilato il DGUE predisposto
27/06/2019 12:37
Quesito #3
OGGETTO: rimborso dei costi di gestione delle piattaforme di e-procurement è sempre illegittimo
Con il parere n. 44206 del 3/6/2019, in risposta al quesito interpretativo sollevato da ANCE il 17 aprile u.s., l’ANAC ha confermato la completa illegittimità della prassi di inserire, nei bandi di gara, un’apposita clausola in forza della quale è previsto che l’aggiudicatario debba vincolarsi a rimborsare alle Centrali di committenza una somma determinata in misura percentuale (usualmente, pari all’1%) dell’importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara svolte su piattaforme di e-procurement.
l’ANAC ha accolto “in toto” le istanze di ANCE, riscontrando l’assenza di disposizioni di rango legislativo che consentano di introdurre meccanismi di remunerazione a carico dell’aggiudicatario, e la sussistenza, nel Codice dei contratti, di un divieto espresso in tal senso.
Infatti, ad avviso dell’Autorità, l’addebito in esame contrasta sia con il principio espresso dall’art. 23 della Costituzione – in base al quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” – sia con l’espresso divieto di cui all’art. 41, comma 2 bis, d.lgs. n. 50/2016 – il quale cristallinamente stabilisce che “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme” –.
Invero, ha rilevato l’ANAC, dal momento che la creazione di soggetti aggregatori della domanda di fabbisogno pubblico ha avuto lo scopo di garantire un risparmio di spesa alle Amministrazioni beneficiarie, “il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull’ente appaltante e, per esso, sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile costo posto a loro carico”, qualora risultassero aggiudicatari.
Inoltre, per l’Autorità, tale onere economico si rivela “contrario allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti” (richiamando, a tal fine, la recente deliberazione n. 1123/2018, già espressiva di tale assunto).
Da ciò viene fatto conseguire che, in assenza di disposizioni di rango primario (e di previsioni attuative di secondo livello), “a nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell’aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione”.
Tutto ciò premesso, l’Autorità ha sottolineato anche che eventuali procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti che continuino a prevedere tale addebito possono essere segnalate anche agli Uffici di vigilanza dell’ANAC (secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2018).
Alla luce di quanto su esposto si chiede se debba comunque inserirsi la dichiarazione di cui all'allegato 4.
distinti saluti
Con il parere n. 44206 del 3/6/2019, in risposta al quesito interpretativo sollevato da ANCE il 17 aprile u.s., l’ANAC ha confermato la completa illegittimità della prassi di inserire, nei bandi di gara, un’apposita clausola in forza della quale è previsto che l’aggiudicatario debba vincolarsi a rimborsare alle Centrali di committenza una somma determinata in misura percentuale (usualmente, pari all’1%) dell’importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara svolte su piattaforme di e-procurement.
l’ANAC ha accolto “in toto” le istanze di ANCE, riscontrando l’assenza di disposizioni di rango legislativo che consentano di introdurre meccanismi di remunerazione a carico dell’aggiudicatario, e la sussistenza, nel Codice dei contratti, di un divieto espresso in tal senso.
Infatti, ad avviso dell’Autorità, l’addebito in esame contrasta sia con il principio espresso dall’art. 23 della Costituzione – in base al quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” – sia con l’espresso divieto di cui all’art. 41, comma 2 bis, d.lgs. n. 50/2016 – il quale cristallinamente stabilisce che “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme” –.
Invero, ha rilevato l’ANAC, dal momento che la creazione di soggetti aggregatori della domanda di fabbisogno pubblico ha avuto lo scopo di garantire un risparmio di spesa alle Amministrazioni beneficiarie, “il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull’ente appaltante e, per esso, sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile costo posto a loro carico”, qualora risultassero aggiudicatari.
Inoltre, per l’Autorità, tale onere economico si rivela “contrario allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti” (richiamando, a tal fine, la recente deliberazione n. 1123/2018, già espressiva di tale assunto).
Da ciò viene fatto conseguire che, in assenza di disposizioni di rango primario (e di previsioni attuative di secondo livello), “a nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell’aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione”.
Tutto ciò premesso, l’Autorità ha sottolineato anche che eventuali procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti che continuino a prevedere tale addebito possono essere segnalate anche agli Uffici di vigilanza dell’ANAC (secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2018).
Alla luce di quanto su esposto si chiede se debba comunque inserirsi la dichiarazione di cui all'allegato 4.
distinti saluti
28/06/2019 17:08
Risposta
La Dichiarazione di cui all'Allegato 4 va compilata, controfirmata ed inserita nella documentazione amministrativa.
La parte relativa all'eventuale vincolo dell’aggiudicatario a rimborsare una somma percentuale pari all’1% dell’importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara, VA SBARRATA E NULLA E' DOVUTO a questa C.U.C. per tale servizio.
Il Responsabile della CUC
Dott. Arch. Vincenzo paladini
La parte relativa all'eventuale vincolo dell’aggiudicatario a rimborsare una somma percentuale pari all’1% dell’importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara, VA SBARRATA E NULLA E' DOVUTO a questa C.U.C. per tale servizio.
Il Responsabile della CUC
Dott. Arch. Vincenzo paladini
03/07/2019 10:11
Quesito #4
Buongiorno, si chiede se il sopralluogo assistio sia obbligatorio, e se per lo stesso venga rilasciato o meno l'attestato di presa visione da parte dell'amministrazione da inserire nella busta "Documenti Amministrativi"
05/07/2019 19:13
Risposta
Si riporta quanto dettato nel Disciplinare di gara al punto 9.3.4.:
Sopralluogo in sito Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante.
L’offerente deve comunque effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi, per quanto possibile e accessibile. Se l’offerente intende effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l’assistenza di un incaricato della Stazione appaltante deve prenotare la visita con un largo anticipo.
Sopralluogo in sito Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante.
L’offerente deve comunque effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi, per quanto possibile e accessibile. Se l’offerente intende effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l’assistenza di un incaricato della Stazione appaltante deve prenotare la visita con un largo anticipo.
05/07/2019 19:37
Quesito #5
La presente per chiedere quanto segue:
1) F23 imposta di bollo il codice ufficio o ente da inserire
2) l'importo da versare è di € 16,00 o € 32,00?
Distinti saluti
1) F23 imposta di bollo il codice ufficio o ente da inserire
2) l'importo da versare è di € 16,00 o € 32,00?
Distinti saluti
08/07/2019 18:46
Risposta
Si precisa uanto segue:
1) F23 imposta di bollo indicare Comune di Squinzano ed il CIG di riferimento
2) l'importo da versare € 32,00 (€ 16,00 cad. per istanza di partecipazione ed offerta economica)
Saluti
1) F23 imposta di bollo indicare Comune di Squinzano ed il CIG di riferimento
2) l'importo da versare € 32,00 (€ 16,00 cad. per istanza di partecipazione ed offerta economica)
Saluti
10/07/2019 08:03
Quesito #6
Buongiorno,
Visto che la "Garanzia provvisoria (art. 93 del Codice)", richiesta al punto 3.3.1. del Disciplinare di gara, non viene evidenziato, Si chiede: la Stazione appaltante (IL BENEFICIARIO) chi deve essere considerato? Unione dei Comuni del Nord Salento oppure il Comune di Squinzano?
In attesa di cortese quanto sollecito riscontro, cordiali saluti.
Visto che la "Garanzia provvisoria (art. 93 del Codice)", richiesta al punto 3.3.1. del Disciplinare di gara, non viene evidenziato, Si chiede: la Stazione appaltante (IL BENEFICIARIO) chi deve essere considerato? Unione dei Comuni del Nord Salento oppure il Comune di Squinzano?
In attesa di cortese quanto sollecito riscontro, cordiali saluti.
11/07/2019 13:47
Risposta
IL BENEFICIARIO della "Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice è il Comune di Squinzano, in qualità di Stazione Appaltante
Distinti Saluti
Distinti Saluti
09/07/2019 18:30
Quesito #7
Salve,
in merio alla gara in oggetto chiediamo :
Per poter procedere con il pagamento dell'imposta di Bollo tramite F23 avremmo bisogno di avere il codice tributo e il codice ente .
Inoltre per quanto riguarda l'allegato 4, chiediamo visto il quesito fatto in precedenza, oltre al punto 1) vanno sbarrati anche i punti; 2) 3) 4) 5) ).?
In attesa
Cordiali saluti
in merio alla gara in oggetto chiediamo :
Per poter procedere con il pagamento dell'imposta di Bollo tramite F23 avremmo bisogno di avere il codice tributo e il codice ente .
Inoltre per quanto riguarda l'allegato 4, chiediamo visto il quesito fatto in precedenza, oltre al punto 1) vanno sbarrati anche i punti; 2) 3) 4) 5) ).?
In attesa
Cordiali saluti
11/07/2019 13:59
Risposta
Si precisa che per il pagamento dell'imposta di Bollo (tramite F23) il codice tributo è il 456t ed il codice Ente è quello del Comune di Squinzano (Prov. di Lecce).
Per quanto riguarda l'Allegato 4 vanno sbarrati solo i punti relativi e di riferimento al Pagamento della ipotetica percentuale dovuta alla CUC/Stazione appaltante (somma NON DOVUTA)
Per quanto riguarda l'Allegato 4 vanno sbarrati solo i punti relativi e di riferimento al Pagamento della ipotetica percentuale dovuta alla CUC/Stazione appaltante (somma NON DOVUTA)
11/07/2019 18:16
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante al punto 3.1.4. del disciplinare di gara si evince che è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001 ;
Ma dal codice degli appalti invece risulta che tale certificazione non è obbligatoria sino alla classifica III pari a 1 milione di euro ;
In attesa di chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti saluti .
Ma dal codice degli appalti invece risulta che tale certificazione non è obbligatoria sino alla classifica III pari a 1 milione di euro ;
In attesa di chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti saluti .
15/07/2019 18:56
Risposta
Al Punto 3.1.4 del Disciplinare di Gara oltre alle lettere a),b) e c) vengono riportate le seguenti:
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l’assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l’assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.