Proposta di aggiudicazione
Comune di Squinzano
Gara #146
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Digitalizzazione degli archivi edilizi, realizzazione e collaudo di una piattaforma cloud interoperabile e attivazione di servizi digitali innovativi a supporto della trasformazione digitale dei Comuni di Squinzano, Avetrana e Torricella”, finanziato con fondi a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 1 – Azione 1.8 – Sub Azione 1.8.3.Informazioni appalto
11/06/2026
Aperta
Servizi
€ 176.000,00
MARULLI EMANUELA
Categorie merceologiche
72512 - Servizi di gestione documenti
729 - Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BBFAC1117D
E71J24000560002
Qualità prezzo
Affidamento Servizio “Digitalizzazione degli archivi edilizi, realizzazione e collaudo di una piattaforma cloud interoperabile e attivazione di servizi digitali innovativi a supporto della trasformazione digitale dei Comuni di Squinzano, Avetrana e Torricella”, fondi a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 1 – Az. 1.8 – Sub Az. 1.8.3.
Digitalizzazione archivi edilizi, realizzazione e collaudo di una piattaforma cloud interoperabile e attivazione di servizi digitali innovativi a supporto della trasformazione digitale dei Comuni di Squinzano, Avetrana e Torricella.
€ 170.000,00
€ 110.500,00
€ 6.000,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PALADINI | Vincenzo | Presidente |
| PERRINO | Antonio | Componente |
| ROMANO | Alessandra | Componente |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Arch. MARULLI | Emanuela | Presidente |
| Dott. FORTE | Enea | Commissario |
| Dott.ssa DELL'ANNA | Antonietta | Commissario |
Scadenze
23/06/2026 20:00
24/06/2026 12:00
29/06/2026 14:00
29/06/2026 16:00
Allegati
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288.15 kB | |
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1.02 MB | |
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verbale-di-gara-n-01-del-29.06.2026-pdf.pdf SHA-256: c9100bbc420b0f8bccb6e76e6c4f5b95ccbae761877571968ab24cf174e506a9 29/06/2026 16:47 |
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382.36 kB | |
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verbale-di-gara-n-5-del-22.07.2026.pdf SHA-256: 52a7ebabf4aff60a44b8c29c0b6e249322d9cb51116dd40341f979de0dcd65ff 31/07/2026 13:23 |
473.64 kB |
Chiarimenti
15/06/2026 09:56
Quesito #1
QUESITO n.1
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti in merito al sopralluogo previsto tra la documentazione di gara (in particolare Allegato 8 – Attestazione sopralluogo):
Si chiede di chiarire se:
il sopralluogo sia obbligatorio ai fini della partecipazione,oppure debba intendersi facoltativo.
In particolare, si chiede di confermare se la mancata effettuazione del sopralluogo costituisca causa di esclusione dalla gara.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti in merito al sopralluogo previsto tra la documentazione di gara (in particolare Allegato 8 – Attestazione sopralluogo):
Si chiede di chiarire se:
il sopralluogo sia obbligatorio ai fini della partecipazione,oppure debba intendersi facoltativo.
In particolare, si chiede di confermare se la mancata effettuazione del sopralluogo costituisca causa di esclusione dalla gara.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
15/06/2026 16:12
Risposta
RISPOSTA QUESITO N.1
La mancata effettuazione del sopralluogo nn costituisce causa di esclusione dalla gara.
Tuttavia l'"Allegato 8 - Attestazione Sopralluogo" dovrà essere adeguatamente compilato, firmato digitalmente ed inserito nella busta amministrativa.
Il RUP
La mancata effettuazione del sopralluogo nn costituisce causa di esclusione dalla gara.
Tuttavia l'"Allegato 8 - Attestazione Sopralluogo" dovrà essere adeguatamente compilato, firmato digitalmente ed inserito nella busta amministrativa.
Il RUP
15/06/2026 11:09
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si richiede di indicare il contratto collettivo nazione e il codice alfanumerico dello stesso, previsti per la gara in oggetto, per poterne verificare l’equivalenza.
Cordiali saluti
con la presente si richiede di indicare il contratto collettivo nazione e il codice alfanumerico dello stesso, previsti per la gara in oggetto, per poterne verificare l’equivalenza.
Cordiali saluti
15/06/2026 18:54
Risposta
Spett.le O.E.
non essendo un'attività ben definita dal CCNL è stato fatto riferimento:
aziende operanti nel settore della Comunicazione e dei servizi innovativi per le imprese - G086
Facendo seguito all'irtelocuzione avuta,per le vie brevi, con il RUP, si inseriscono ulteriori codici:
H601
H011
H640
K574
il Responsabile CUC
non essendo un'attività ben definita dal CCNL è stato fatto riferimento:
aziende operanti nel settore della Comunicazione e dei servizi innovativi per le imprese - G086
Facendo seguito all'irtelocuzione avuta,per le vie brevi, con il RUP, si inseriscono ulteriori codici:
H601
H011
H640
K574
il Responsabile CUC
17/06/2026 11:37
Quesito #3
Buongiorno in merito al capitolato tecnico " Vincoli contrattuali inderogabili" si chiede se una distanza del deposito superiore ai 50 km dai Comuni di Squinzano, Avetrana e Torricella, è motivo di esclusione della gara.
cordiali saluti
cordiali saluti
18/06/2026 13:40
Risposta
Al fine di garantire una maggiore partecipazione alla gara si stabilisce che la distanza del deposito potrà essere superiore ai 50 km, a condizione che la distanza non comporti limitazioni alla continuità operativa del servizio, alla tempestiva reperibilità dei fascicoli oggetto di lavorazione, alla sicurezza documentale e non comporti disagi nei confronti della Stazione Appaltante.
Il RUP
Il RUP
19/06/2026 09:10
Quesito #4
Oggetto: Osservazioni e richiesta di revisione – requisito distanza deposito entro 50 km e criterio premiale “prossimità agli archivi comunali” – CIG BBFAC1117D – CUP E71J24000560002
Preg.mi,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, a quanto previsto nella documentazione di gara, la scrivente sottopone alla Vostra attenzione alcune osservazioni in merito sia al requisito relativo alla disponibilità di una sede operativa/deposito entro la distanza di 50 km dai Comuni interessati, sia al criterio premiale dell’offerta tecnica che attribuisce punteggio alla “prossimità agli archivi comunali”.
Dalla documentazione si evince che il requisito della distanza massima di 50 km costituisce un vincolo territoriale che limita la partecipazione degli operatori economici sulla base della mera localizzazione geografica, indipendentemente dalla loro effettiva capacità tecnico-organizzativa di garantire il servizio richiesto. Tale previsione appare non proporzionata rispetto all’oggetto dell’affidamento, in quanto introduce una restrizione non direttamente connessa alle prestazioni richieste e idonea a ridurre la platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.
Si evidenzia inoltre che la normativa in materia di gestione e conservazione degli archivi non prevede limiti territoriali o chilometrici relativi all’ubicazione dei depositi, demandando piuttosto la verifica alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alla valutazione della competente Soprintendenza. Ne consegue che il vincolo dei 50 km non trova fondamento in prescrizioni normative cogenti, ma rappresenta una scelta organizzativa che, nella formulazione attuale, assume carattere restrittivo.
Inoltre, il servizio oggetto di gara è fortemente orientato a processi di digitalizzazione, gestione documentale e trasmissione elettronica degli atti. Alla luce del Codice dell’Amministrazione Digitale, il documento informatico e la copia digitale conforme possiedono pieno valore giuridico e probatorio, rendendo la disponibilità della documentazione indipendente dalla collocazione fisica del supporto cartaceo. In tale contesto, ciò che rileva ai fini dell’efficienza del servizio non è la distanza geografica del deposito, bensì la capacità dell’operatore di garantire tempi di evasione certi, rapidità di risposta e adeguati livelli di servizio.
Un operatore economico dotato di un’organizzazione efficiente e di adeguati sistemi logistici e digitali è pienamente in grado di assicurare la tempestiva disponibilità della documentazione, sia in formato digitale sia, ove necessario, in formato cartaceo, anche in presenza di una maggiore distanza chilometrica. Al contrario, la mera prossimità geografica non costituisce, di per sé, garanzia di qualità, efficienza o rapidità del servizio.
Con riferimento al criterio premiale dell’offerta tecnica che attribuisce fino a 3 punti alla “prossimità agli archivi comunali”, si rileva che tale criterio valorizza un elemento meramente localizzativo, non direttamente correlato alla qualità della prestazione. In tal modo viene attribuito un vantaggio competitivo agli operatori situati in prossimità dell’Amministrazione, indipendentemente dalla loro effettiva capacità di garantire migliori prestazioni sotto il profilo organizzativo, tecnologico e dei livelli di servizio.
Il criterio in esame non appare quindi coerente con il principio del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto non premia parametri prestazionali ma un dato geografico statico, privo di autonoma rilevanza qualitativa. Inoltre, esso non tiene conto di elementi essenziali quali i tempi di evasione delle richieste, l’efficienza dei processi di digitalizzazione, la qualità e sicurezza dei depositi, né la capacità di garantire la continuità del servizio.
La combinazione tra il requisito della distanza massima e il punteggio premiale attribuito alla prossimità determina un effetto complessivo restrittivo della concorrenza, incidendo sulla libertà di partecipazione e alterando la parità di trattamento tra operatori economici, in assenza di una reale giustificazione tecnica proporzionata rispetto alle esigenze dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, si chiede che il requisito relativo alla distanza massima di 50 km venga riconsiderato, procedendo alla sua eliminazione ovvero alla sua riformulazione in termini esclusivamente prestazionali, basati sui tempi di risposta, sulle modalità organizzative e sui livelli di servizio garantiti. Analogamente, si chiede che il criterio premiale relativo alla prossimità agli archivi comunali venga eliminato o riformulato valorizzando elementi effettivamente rappresentativi della qualità del servizio, quali l’efficienza operativa, la rapidità di evasione delle richieste e le caratteristiche tecniche dei depositi.
Si rappresenta che una revisione in tal senso consentirebbe di assicurare una piena coerenza della procedura con i principi di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione, nonché di orientare la valutazione verso le offerte effettivamente più efficienti e qualitativamente idonee.
Distinti saluti.
Preg.mi,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, a quanto previsto nella documentazione di gara, la scrivente sottopone alla Vostra attenzione alcune osservazioni in merito sia al requisito relativo alla disponibilità di una sede operativa/deposito entro la distanza di 50 km dai Comuni interessati, sia al criterio premiale dell’offerta tecnica che attribuisce punteggio alla “prossimità agli archivi comunali”.
Dalla documentazione si evince che il requisito della distanza massima di 50 km costituisce un vincolo territoriale che limita la partecipazione degli operatori economici sulla base della mera localizzazione geografica, indipendentemente dalla loro effettiva capacità tecnico-organizzativa di garantire il servizio richiesto. Tale previsione appare non proporzionata rispetto all’oggetto dell’affidamento, in quanto introduce una restrizione non direttamente connessa alle prestazioni richieste e idonea a ridurre la platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.
Si evidenzia inoltre che la normativa in materia di gestione e conservazione degli archivi non prevede limiti territoriali o chilometrici relativi all’ubicazione dei depositi, demandando piuttosto la verifica alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alla valutazione della competente Soprintendenza. Ne consegue che il vincolo dei 50 km non trova fondamento in prescrizioni normative cogenti, ma rappresenta una scelta organizzativa che, nella formulazione attuale, assume carattere restrittivo.
Inoltre, il servizio oggetto di gara è fortemente orientato a processi di digitalizzazione, gestione documentale e trasmissione elettronica degli atti. Alla luce del Codice dell’Amministrazione Digitale, il documento informatico e la copia digitale conforme possiedono pieno valore giuridico e probatorio, rendendo la disponibilità della documentazione indipendente dalla collocazione fisica del supporto cartaceo. In tale contesto, ciò che rileva ai fini dell’efficienza del servizio non è la distanza geografica del deposito, bensì la capacità dell’operatore di garantire tempi di evasione certi, rapidità di risposta e adeguati livelli di servizio.
Un operatore economico dotato di un’organizzazione efficiente e di adeguati sistemi logistici e digitali è pienamente in grado di assicurare la tempestiva disponibilità della documentazione, sia in formato digitale sia, ove necessario, in formato cartaceo, anche in presenza di una maggiore distanza chilometrica. Al contrario, la mera prossimità geografica non costituisce, di per sé, garanzia di qualità, efficienza o rapidità del servizio.
Con riferimento al criterio premiale dell’offerta tecnica che attribuisce fino a 3 punti alla “prossimità agli archivi comunali”, si rileva che tale criterio valorizza un elemento meramente localizzativo, non direttamente correlato alla qualità della prestazione. In tal modo viene attribuito un vantaggio competitivo agli operatori situati in prossimità dell’Amministrazione, indipendentemente dalla loro effettiva capacità di garantire migliori prestazioni sotto il profilo organizzativo, tecnologico e dei livelli di servizio.
Il criterio in esame non appare quindi coerente con il principio del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto non premia parametri prestazionali ma un dato geografico statico, privo di autonoma rilevanza qualitativa. Inoltre, esso non tiene conto di elementi essenziali quali i tempi di evasione delle richieste, l’efficienza dei processi di digitalizzazione, la qualità e sicurezza dei depositi, né la capacità di garantire la continuità del servizio.
La combinazione tra il requisito della distanza massima e il punteggio premiale attribuito alla prossimità determina un effetto complessivo restrittivo della concorrenza, incidendo sulla libertà di partecipazione e alterando la parità di trattamento tra operatori economici, in assenza di una reale giustificazione tecnica proporzionata rispetto alle esigenze dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, si chiede che il requisito relativo alla distanza massima di 50 km venga riconsiderato, procedendo alla sua eliminazione ovvero alla sua riformulazione in termini esclusivamente prestazionali, basati sui tempi di risposta, sulle modalità organizzative e sui livelli di servizio garantiti. Analogamente, si chiede che il criterio premiale relativo alla prossimità agli archivi comunali venga eliminato o riformulato valorizzando elementi effettivamente rappresentativi della qualità del servizio, quali l’efficienza operativa, la rapidità di evasione delle richieste e le caratteristiche tecniche dei depositi.
Si rappresenta che una revisione in tal senso consentirebbe di assicurare una piena coerenza della procedura con i principi di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione, nonché di orientare la valutazione verso le offerte effettivamente più efficienti e qualitativamente idonee.
Distinti saluti.
22/06/2026 11:55
Risposta
Come già indicato nella risposta al Quesito n. 3, per garantire una maggiore partecipazione alla gara si stabilisce che la distanza del deposito potrà essere superiore ai 50 km, a condizione che la distanza non comporti limitazioni alla continuità operativa del servizio, alla tempestiva reperibilità dei fascicoli oggetto di lavorazione, alla sicurezza documentale e non comporti disagi nei confronti della Stazione Appaltante.
Relativamente ai criteri premiali dell’offerta tecnica farà fede il Disciplinare, così come approvato e pubblicato.
Il RUP
Relativamente ai criteri premiali dell’offerta tecnica farà fede il Disciplinare, così come approvato e pubblicato.
Il RUP
19/06/2026 12:46
Quesito #5
Ai fini della partecipazione, formuliamo in seguente quesito:
-In relazione al requisito di localizzazione territoriale di cui al punto h del Disciplinare si segnala che detto requisito introduce un vincolo territoriale che limita strutturalmente la platea dei concorrenti ammissibili, favorendo gli operatori già insediati nell'area geografica indicata a discapito di tutti gli altri. Tale restrizione si pone in contrasto con i principi fondamentali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione sanciti dall'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla direttiva 2014/24/UE, i quali vietano clausole che, pur apparentemente neutrali, producono un effetto discriminatorio su base territoriale. La motivazione addotta dalla Stazione Appaltante — urgenza nella restituzione dei fascicoli entro 24 ore e tempi di movimentazione non superiori a 10 giorni lavorativi — non giustifica la predeterminazione di un vincolo geografico rigido già in fase di selezione dei concorrenti. Tali esigenze operative possono essere adeguatamente garantite attraverso obblighi contrattuali di risultato, ad esempio prevedendo che l'aggiudicatario si impegni, all'atto della stipula del contratto, a disporre di una struttura operativa adeguata, ovvero mediante penali calibrate sui tempi di risposta. Imporre la sede già alla data di presentazione dell'offerta costituisce una misura sproporzionata rispetto allo scopo, in violazione del principio di proporzionalità. Inoltre, si segnala che il Consiglio di Stato e l'ANAC hanno ripetutamente censurato i requisiti di localizzazione territoriale imposti in fase di gara quando non siano strettamente indispensabili e non possano essere sostituiti da equivalenti misure contrattuali.
Quesito: si richiede di eliminare il vincolo di localizzazione territoriale (punto h del disciplinare) dalle condizioni di partecipazione e di sostituirlo con un vincolo di esecuzione contrattuale. Allo stesso tempo, considerando che il Comune di Squinzano e Torricella distano in linea d’aria oltre 50 km, il suddetto requisiti, anche se trasformato in vincolo contrattuale, risulterebbe eccessivamente ristrettivo della platea dei concorrenti che, di fatto, non potrebbero che doversi trovare fra Squinzano e Torricella. Si chiede, di conseguenza, di estendere tale vincolo a 100 km per garantire la partecipazione di un numero sufficientemente ampio di fornitori.
-In relazione al requisito di localizzazione territoriale di cui al punto h del Disciplinare si segnala che detto requisito introduce un vincolo territoriale che limita strutturalmente la platea dei concorrenti ammissibili, favorendo gli operatori già insediati nell'area geografica indicata a discapito di tutti gli altri. Tale restrizione si pone in contrasto con i principi fondamentali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione sanciti dall'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla direttiva 2014/24/UE, i quali vietano clausole che, pur apparentemente neutrali, producono un effetto discriminatorio su base territoriale. La motivazione addotta dalla Stazione Appaltante — urgenza nella restituzione dei fascicoli entro 24 ore e tempi di movimentazione non superiori a 10 giorni lavorativi — non giustifica la predeterminazione di un vincolo geografico rigido già in fase di selezione dei concorrenti. Tali esigenze operative possono essere adeguatamente garantite attraverso obblighi contrattuali di risultato, ad esempio prevedendo che l'aggiudicatario si impegni, all'atto della stipula del contratto, a disporre di una struttura operativa adeguata, ovvero mediante penali calibrate sui tempi di risposta. Imporre la sede già alla data di presentazione dell'offerta costituisce una misura sproporzionata rispetto allo scopo, in violazione del principio di proporzionalità. Inoltre, si segnala che il Consiglio di Stato e l'ANAC hanno ripetutamente censurato i requisiti di localizzazione territoriale imposti in fase di gara quando non siano strettamente indispensabili e non possano essere sostituiti da equivalenti misure contrattuali.
Quesito: si richiede di eliminare il vincolo di localizzazione territoriale (punto h del disciplinare) dalle condizioni di partecipazione e di sostituirlo con un vincolo di esecuzione contrattuale. Allo stesso tempo, considerando che il Comune di Squinzano e Torricella distano in linea d’aria oltre 50 km, il suddetto requisiti, anche se trasformato in vincolo contrattuale, risulterebbe eccessivamente ristrettivo della platea dei concorrenti che, di fatto, non potrebbero che doversi trovare fra Squinzano e Torricella. Si chiede, di conseguenza, di estendere tale vincolo a 100 km per garantire la partecipazione di un numero sufficientemente ampio di fornitori.
22/06/2026 11:57
Risposta
Vedasi le risposte ai Quesiti n. 3 e n. 4
22/06/2026 12:50
Quesito #6
Preg.mi,
si chiede di confermare che l’importo soggetto a ribasso sia pari a € 170.000,00.
Si chiede, altresì, di chiarire se l’importo ribassato debba essere indicato nel campo “offerta economica” al netto dei costi della sicurezza pari a € 6.000,00, oppure se a tale importo debbano essere aggiunti anche i suddetti € 6.000,00, non soggetti a ribasso.
Distinti saluti.
si chiede di confermare che l’importo soggetto a ribasso sia pari a € 170.000,00.
Si chiede, altresì, di chiarire se l’importo ribassato debba essere indicato nel campo “offerta economica” al netto dei costi della sicurezza pari a € 6.000,00, oppure se a tale importo debbano essere aggiunti anche i suddetti € 6.000,00, non soggetti a ribasso.
Distinti saluti.
22/06/2026 17:58
Risposta
SPETT.LE O.E.
SI PRECISA CHE L'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO E' PARI AD €. 59.500 COME RIPORTATO NEL BANDO DI GARA
Vedasi Descrizione
1.a Importo a base di gara per l’affidamento € 59.500,00
1.b Costi della manodopera € 110.500,00
1.c Oneri della sicurezza € 6.000,00
Importo complessivo a base di gara € 176.000,00
La voce 1.a) relativa all’importo servizi è soggetta a ribasso, da formulare a cura dell’operatore economico con un’unica percentuale, da cui - ai sensi dell’art. 41 c. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 - restano escluse le voci 1.b) relativa ai costi della manodopera e 1.c) relativa agli oneri di sicurezza.
N.B.: I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023) da documentare in maniera adeguata, esplicitando in tal caso la propria volontà di applicare il ribasso offerto in gara in maniera estensiva e quindi di applicarlo alla somma dei corrispettivi 1.a) e 1.b) della soprastante tabella
Il responsabile della CUC
SI PRECISA CHE L'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO E' PARI AD €. 59.500 COME RIPORTATO NEL BANDO DI GARA
Vedasi Descrizione
1.a Importo a base di gara per l’affidamento € 59.500,00
1.b Costi della manodopera € 110.500,00
1.c Oneri della sicurezza € 6.000,00
Importo complessivo a base di gara € 176.000,00
La voce 1.a) relativa all’importo servizi è soggetta a ribasso, da formulare a cura dell’operatore economico con un’unica percentuale, da cui - ai sensi dell’art. 41 c. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 - restano escluse le voci 1.b) relativa ai costi della manodopera e 1.c) relativa agli oneri di sicurezza.
N.B.: I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023) da documentare in maniera adeguata, esplicitando in tal caso la propria volontà di applicare il ribasso offerto in gara in maniera estensiva e quindi di applicarlo alla somma dei corrispettivi 1.a) e 1.b) della soprastante tabella
Il responsabile della CUC
22/06/2026 15:41
Quesito #7
Si chiede conferma che non deve essere prodotta una cauzione provvisoria.
22/06/2026 18:25
Risposta
Spett.le O.E.
nel Disciplinare di gara non è prevista la presentazione di cauzione provvisoria, solo la cauzione definitiva.
Il Responsabile C.U.C.
nel Disciplinare di gara non è prevista la presentazione di cauzione provvisoria, solo la cauzione definitiva.
Il Responsabile C.U.C.
22/06/2026 17:07
Quesito #8
Si chiede se per la redazione dell'offerta tecnica è necessario rispettare dei vincoli per il numero di facciate, per il tipo e la dimensione del carattere, nonché per l'interlinea e i margini
22/06/2026 18:21
Risposta
Spett.le O.E.
non sono stati previsti condizioni e/o vincoli per la redazione dell'Offerta Tecnica,
ad ogni buon conto, al fine di una maggiore uniformità nel redigere la proposta progettuale,
si comunica
di non eccedere oltre le tre (3) facciate per ogni singolo Criterio (max 30 righi) con scrittura Times New Roman - formato 11.
Il Responsabile C.U.C.
non sono stati previsti condizioni e/o vincoli per la redazione dell'Offerta Tecnica,
ad ogni buon conto, al fine di una maggiore uniformità nel redigere la proposta progettuale,
si comunica
di non eccedere oltre le tre (3) facciate per ogni singolo Criterio (max 30 righi) con scrittura Times New Roman - formato 11.
Il Responsabile C.U.C.
23/06/2026 09:30
Quesito #9
Gent.mi,
in relazione All'art. A.8. - Requisiti di capacità tecnica e professionale, si richiede:
- se quanto richiesto alla lettera a) sulle esperienze pregresse debba essere predisposto tramite un'autodichiarazione da inserire nella busta amministrativa.
- se quanto richiesta alle lettere b) - c) - d), debba essere inserito nell'offerta tecnica sotto forma di paragrafi separati o debbano essere fatte tre autodichiarazioni separate. In relazione a questi punti, nel caso dell'ultima ipotesi, si chiede se le eventuali autodichiarazioni debbano essere inserite nella busta amministrativa o in quella tecnica.
Cordiali saluti.
in relazione All'art. A.8. - Requisiti di capacità tecnica e professionale, si richiede:
- se quanto richiesto alla lettera a) sulle esperienze pregresse debba essere predisposto tramite un'autodichiarazione da inserire nella busta amministrativa.
- se quanto richiesta alle lettere b) - c) - d), debba essere inserito nell'offerta tecnica sotto forma di paragrafi separati o debbano essere fatte tre autodichiarazioni separate. In relazione a questi punti, nel caso dell'ultima ipotesi, si chiede se le eventuali autodichiarazioni debbano essere inserite nella busta amministrativa o in quella tecnica.
Cordiali saluti.
24/06/2026 14:45
Risposta
Ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di Gara in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede al concorrente di dimostrare il possesso dei summenzionati requisiti presentando un elenco sintetico dei principali contratti eseguiti, indicando per ciascuno: committente, oggetto, importo, periodo di esecuzione e breve descrizione delle attività.
La documentazione relativa ai requisiti, ad esclusione di quelli richiesti all’art. A.16 del Disciplinare, dovrà essere inserita nella busta amministrativa.
Ad ogni buon modo l’art. A.14 precisa meglio la modalità di composizione delle buste digitali.
La documentazione relativa ai requisiti, ad esclusione di quelli richiesti all’art. A.16 del Disciplinare, dovrà essere inserita nella busta amministrativa.
Ad ogni buon modo l’art. A.14 precisa meglio la modalità di composizione delle buste digitali.
23/06/2026 09:58
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
tra gli allegati della documentazione di gara non compare il "Modello Offerta economica" da caricare in PDF/A oltre al documento di offerta generato dal portale dopo aver inserito i dati.
Si chiede cortesemente che codesta stazione appaltante fornisca lo stesso in modo da poterlo produrre.
Cordiali saluti.
tra gli allegati della documentazione di gara non compare il "Modello Offerta economica" da caricare in PDF/A oltre al documento di offerta generato dal portale dopo aver inserito i dati.
Si chiede cortesemente che codesta stazione appaltante fornisca lo stesso in modo da poterlo produrre.
Cordiali saluti.
24/06/2026 16:08
Risposta
Spett.le O.E.
deve essere utililizzato esclusivamente il documento di offerta economica generato dal portale.
Il Responsabile CUC
deve essere utililizzato esclusivamente il documento di offerta economica generato dal portale.
Il Responsabile CUC
23/06/2026 10:30
Quesito #11
Spett.le stazione Appaltante,
con riferimento a quanto previsto nell'Art. A.8. - Requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede conferma del fatto che non ci sia una soglia di fatturato specifico da dimostrare relativo ai principali contratti analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando.
Cordiali saluti.
con riferimento a quanto previsto nell'Art. A.8. - Requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede conferma del fatto che non ci sia una soglia di fatturato specifico da dimostrare relativo ai principali contratti analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando.
Cordiali saluti.
24/06/2026 14:45
Risposta
Si rimanda alla lettura dell’art. A.7 del Disciplinare di gara.
23/06/2026 15:35
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
a seguito del sopralluogo effettuato e tenuto conto dell’obbligo, previsto dal finanziamento della Regione Puglia, di garantire una percentuale minima di digitalizzazione pari al 50% dei metri lineari di archivio, si richiede conferma del quantitativo di metri lineari che saranno oggetto di digitalizzazione nell’ambito del presente bando.
Cordiali saluti.
a seguito del sopralluogo effettuato e tenuto conto dell’obbligo, previsto dal finanziamento della Regione Puglia, di garantire una percentuale minima di digitalizzazione pari al 50% dei metri lineari di archivio, si richiede conferma del quantitativo di metri lineari che saranno oggetto di digitalizzazione nell’ambito del presente bando.
Cordiali saluti.
24/06/2026 15:24
Risposta
L’archivio del Comune di Squinzano è composto da:
- Archivio n. 1 lunghezza pari a ml. 15,70, avente in media n. 5 ripiani;
- Archivio n. 2 lunghezza pari a ml. 17,80, avente in media n. 7 ripiani;
- Corridoio n. 1 - lunghezza pari a ml. 8,00, aventi n. 7 ripiani.
- Corridoio n. 2 - lunghezza pari a ml. 2,40, aventi n. 5 ripiani.
I metri lineari dovranno essere moltiplicati con il numero dei ripiani.
Per i comuni di Avetrana: 72,00 metri lineari.
Per i Comuni di Torricella: 24,66 metri lineari.
- Archivio n. 1 lunghezza pari a ml. 15,70, avente in media n. 5 ripiani;
- Archivio n. 2 lunghezza pari a ml. 17,80, avente in media n. 7 ripiani;
- Corridoio n. 1 - lunghezza pari a ml. 8,00, aventi n. 7 ripiani.
- Corridoio n. 2 - lunghezza pari a ml. 2,40, aventi n. 5 ripiani.
I metri lineari dovranno essere moltiplicati con il numero dei ripiani.
Per i comuni di Avetrana: 72,00 metri lineari.
Per i Comuni di Torricella: 24,66 metri lineari.