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Gara #141

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI GUAGNANO (LE) PER IL TRIENNIO 2026/2029 DURATA DI ANNI TRE (3 AA).
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Informazioni appalto

18/03/2026
Aperta
Servizi
€ 246.036,00
TARANTINI Giovanna
Comune di Guagnano

Categorie merceologiche

55524 - Servizi di ristorazione scolastica

Lotti

1
BAECF240E3
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI GUAGNANO (LE) PER IL TRIENNIO 2026/2029 DURATA DI ANNI TRE (3 AA).
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI GUAGNANO PER IL TRIENNIO 2026/2029 (3 AA).
€ 242.626,00
€ 112.056,00
€ 3.410,00

Scadenze

07/04/2026 12:00
13/04/2026 12:00
13/04/2026 16:00

Allegati

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25/03/2026 15:27
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Chiarimenti

25/03/2026 16:27
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,

nell’interesse della scrivente a partecipare alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti, al fine di consentire una corretta e univoca predisposizione dell’offerta tecnica ed economica.

1. Criterio B.1 – Con riferimento al criterio B.1, il Disciplinare prevede l’attribuzione di n. 2 punti per ciascuna varietà di alimento biologico a chilometro zero e a filiera corta che il concorrente si impegni a fornire in quantità sufficiente a coprire l’intero fabbisogno in peso della relativa derrata.Il medesimo criterio specifica che, ai fini della determinazione del numero di prodotti offerti: - per ortaggi, frutta, legumi e cereali saranno considerate le singole “specie vegetali” offerte; - per le altre categorie alimentari saranno considerate le singole “tipologie di prodotto” offerte.

Al fine di evitare interpretazioni difformi, si chiede di precisare in modo espresso cosa debba intendersi per:- “specie vegetali”; - “tipologie di prodotto”,

specificando altresì se sia corretta la seguente interpretazione esemplificativa:



per specie vegetali: mela, cavolo, fagiolo, riso, ecc.;per tipologie di prodotto: pomodori trasformati, prodotti lattiero-caseari, carne avicola, carne bovina, carne suina, ecc.



Si chiede, ove possibile, di fornire ulteriori esempi concreti, così da consentire una formulazione dell’offerta pienamente conforme ai criteri di valutazione.



2. Criterio B.1 – Sempre con riferimento al criterio B.1, si chiede di confermare se, ai fini della gara, per “chilometro zero” debba intendersi quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020, n. 65 in materia di CAM, e dunque se debba farsi riferimento a una distanza, in linea d’aria, non superiore a 200 km tra il terreno di coltivazione / sito dell’allevamento e il centro di cottura, interno o esterno.

Si chiede pertanto di confermare espressamente se tale definizione sia quella applicabile alla presente procedura.

3. Criterio D.1 – Con riferimento al criterio D.1, si rileva che esso viene qualificato come criterio di natura tabellare, ossia con attribuzione di punteggio fisso e predeterminato in presenza o assenza dell’elemento richiesto.Tuttavia, il contenuto della richiesta sembra postulare una valutazione non meramente automatica, in quanto prevede la presentazione di un progetto per la gestione informatizzata della prenotazione pasti e della riscossione ticket, con allegazione:



del certificato ISO/IEC 27001 relativo al Datacenter che ospita dati e programmi;del certificato ISO 22301:2012 della software house produttrice e fornitrice della soluzione.



Tale formulazione appare idonea a generare incertezza circa la concreta modalità di attribuzione del punteggio, poiché sembrerebbe più coerente con una valutazione di natura discrezionale che non tabellare. Si chiede pertanto di chiarire espressamente:



se il criterio D.1 debba essere effettivamente considerato tabellare;in caso affermativo, quale sia esattamente l’elemento/documento la cui presenza o assenza determinerà automaticamente l’attribuzione o meno del punteggio;se, dunque, il punteggio previsto (1 punto) debba essere attribuito in modo automatico al solo ricorrere della documentazione richiesta, senza alcuna valutazione qualitativa del progetto.



4. Criterio D.2 – Analoga criticità si riscontra con riferimento al criterio D.2, anch’esso definito come tabellare, ma descritto con una formulazione che sembra implicare una valutazione di contenuto discrezionale.In particolare, il criterio fa riferimento alla valutazione delle iniziative di educazione alimentare che il concorrente si impegna a organizzare, indicando quali elementi di considerazione: - il numero delle iniziative; - gli obiettivi; - gli argomenti; - i tempi; - le modalità di attuazione, con particolare attenzione alle attività laboratoriali rivolte all’utenza, al personale scolastico e alle famiglie. Poiché tali elementi paiono richiedere una valutazione qualitativa e comparativa, si chiede di chiarire espressamente:



se il criterio D.2 sia effettivamente di natura tabellare;in caso affermativo, quale sia il documento, l’impegno o l’elemento specifico la cui presenza/assenza comporterà automaticamente l’attribuzione o meno del punteggio;se il punteggio previsto (6 punti) debba essere attribuito in misura fissa e automatica, senza alcuna valutazione discrezionale del contenuto della proposta.



5. Criterio E.2 – L’art. 15 del Disciplinare prevede che:“Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. È causa di esclusione l’indicazione dei prezzi, anche parziali, nel computo metrico.”Tuttavia, con riferimento al criterio E.2, viene richiesta l’indicazione di una somma economica da mettere a disposizione.

Si chiede pertanto di chiarire espressamente se, limitatamente a tale criterio, l’indicazione del valore economico richiesto:



costituisca un’eccezione espressamente ammessa al divieto di inserire elementi economici nell’offerta tecnica;e, conseguentemente, non costituisca causa di esclusione né violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.



In altri termini, si chiede di confermare che, con esclusivo riferimento al criterio E.2, l’indicazione della somma economica richiesta debba ritenersi legittima e necessaria ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.



30/03/2026 09:20
Risposta
Spett.le O.E.
Risposta quesito n. 1 al criterio B.1:
Si conferma l’interpretazione esemplificativa illustrata. Per quanto concerne il dettaglio delle specie vegetali e della loro stagionalità, si rimanda alle disposizioni normative nazionali (CAM) e regionali, nonché specificamente al Ricettario e Linee Guida del SIAN ASL LECCE - REGIONE PUGLIA, che costituiscono il parametro di riferimento per la composizione quali-quantitativa delle tabelle dietetiche e dei menu stagionali (Invernale/Estivo).


Risposta quesito n. 2 al criterio B.1:
In merito al quesito sulla distanza per il chilometro zero, si conferma quanto previsto dalla lex specialis di gara: il raggio di riferimento è stabilito in 200 km dal luogo di consumo come stabilito dal D.M. 10 marzo 2020, n. 65 in materia di C.A.M., al fine di garantire la massima partecipazione e la valorizzazione dei prodotti del territorio regionale, in coerenza con la programmazione del servizio.

Risposta quesito n. 3 al criterio D.1:
Si conferma che il criterio D.1 è di natura tabellare in quanto l'attribuzione del punteggio avverrà in modo automatico a fronte della presentazione di una relazione descrittiva che attesti il possesso delle funzionalità minime richieste e vincolato all'allegazione dei certificati validi richiesti (ISO 27001 per il Datacenter e ISO 22301 per la software house).

Risposta quesito n. 4 al criterio D.2:
Si conferma che il criterio D.2 è di natura puramente tabellare.
L’attribuzione del punteggio, fino a un massimo di 6 punti, avverrà in modo automatico e non discrezionale.
La Commissione verificherà esclusivamente la presenza nel progetto degli elementi minimi richiesti quali: numero iniziative, obiettivi, argomenti, tempi, modalità d’attuazione e attività laboratoriali per i tre target: utenza, personale, famiglie.

Risposta quesito n. 5 al criterio E.2:
Si chiarisce che l’indicazione nell’offerta tecnica della risorsa economica di cui al criterio E.2 non costituisce violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica previsto dall’Art. 15.
Tale importo rappresenta un onere fisso per servizi aggiuntivi richiesto dal bando come parametro tecnico oggettivo (criterio tabellare) e non concorre alla determinazione del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, che deve rimanere confinato esclusivamente nella 'Busta C - Offerta Economica'. Pertanto, l'indicazione dello scaglione di spesa prescelto tra quelli previsti al punto E.2 (Criteri premiali) è necessaria e legittima all'interno della Relazione Tecnica al solo fine dell'attribuzione del relativo punteggio e della definizione dell'impegno contrattuale assunto.
Dunque, in risposta al suo quesito, si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio E.2 il concorrente deve indicare esplicitamente nell'Offerta Tecnica le risorse economiche messe a disposizione.
Si precisa che gli scaglioni indicati nel criterio E.2 (€ 500, € 1.000, € 2.000) rappresentano le uniche opzioni per l'attribuzione di un punteggio premiante (punti 1, 3 o 5).
Il concorrente che non intenda impegnarsi a mettere a disposizione alcuna risorsa economica non dovrà indicare alcun importo: in tale ipotesi, non risulterà soddisfatto alcuno dei parametri oggettivi previsti e la Commissione non attribuirà alcun punteggio per tale criterio (0 punti).


25/03/2026 16:27
Quesito #2
In relazione alla documentazione di gara, si richiede cortese conferma in merito alla possibilità di includere, nell’ambito dell’offerta tecnica, documentazione allegata a supporto della descrizione delle soluzioni proposte. In particolare, si chiede di chiarire se la previsione di cui all’art. 15 del disciplinare di gara, recante il riferimento a “schede e specifiche relazioni tecniche”, debba intendersi quale documentazione da presentarsi in forma di allegato e, conseguentemente, se la stessa costituisca parte integrante dell’offerta tecnica. Si richiede altresì di specificare se tali allegati non concorrano al computo del limite massimo prestabilito di 30 facciate previsto per la redazione dell’offerta tecnica.



30/03/2026 09:27
Risposta
Spett.le O.E.
Nell’offerta tecnica potrà essere inclusa documentazione a supporto della descrizione delle soluzioni proposte, “schede e specifiche relazioni tecniche”, quale documentazione in allegato. Si gli allegati non concorrano al computo del limite massimo prestabilito di 30 facciate.


27/03/2026 10:13
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alla previsione secondo cui i fornitori di materie prime debbano essere in possesso della certificazione ISO 22000:2018, si chiede cortesemente di voler confermare che tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui i predetti fornitori siano in possesso, in alternativa, di certificazioni FSSC 22000, IFS ovvero BRCGS/BRC, in quanto schemi di certificazione riconducibili al medesimo ambito della sicurezza alimentare, del controllo dei processi produttivi, della gestione dei rischi igienico-sanitari e della rintracciabilità di filiera.

La presente richiesta trae fondamento dal fatto che, pur non coincidendo formalmente tra loro, le suddette certificazioni risultano tutte finalizzate a garantire un elevato livello di affidabilità del fornitore sotto il profilo della sicurezza alimentare e della conformità dei processi produttivi.

In particolare:



la ISO 22000:2018 costituisce uno standard internazionale relativo ai sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, basato su HACCP, programmi prerequisito, analisi del rischio, controllo dei processi e miglioramento continuo;la FSSC 22000 rappresenta uno schema che integra la stessa ISO 22000:2018 con ulteriori requisiti tecnici e programmi prerequisito settoriali, configurandosi quindi come schema pienamente coerente e, per certi aspetti, più articolato rispetto alla sola ISO 22000;gli standard IFS e BRCGS/BRC, pur essendo schemi privatistici diversi dalla norma ISO, sono parimenti diretti a certificare la capacità del fornitore di operare secondo requisiti strutturati e verificabili in materia di sicurezza alimentare, qualità, igiene, legalità, tracciabilità, gestione delle non conformità e controllo del processo produttivo, risultando pertanto sostanzialmente comparabili sotto il profilo funzionale.



Poiché il requisito in esame appare riferito a fornitori di materie prime e, quindi, alla necessità di comprovare l’affidabilità degli operatori economici della filiera alimentare sotto il profilo della sicurezza e del controllo dei processi, si chiede di voler chiarire se la prescrizione debba intendersi in senso strettamente letterale, limitatamente alla sola ISO 22000:2018, ovvero se possa ritenersi soddisfatta anche mediante il possesso di una delle sopra indicate certificazioni equivalenti o comparabili, in quanto idonee ad attestare un analogo presidio dei requisiti di food safety richiesti dalla lex specialis.

Si chiede, pertanto, di voler confermare espressamente che, per i fornitori di materie prime, il possesso della certificazione ISO 22000:2018 possa essere considerato assolto anche mediante certificazioni FSSC 22000, IFS o BRCGS/BRC, in ragione della sostanziale equivalenza funzionale di tali schemi rispetto alle finalità perseguite dalla previsione di gara.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.



30/03/2026 13:19
Risposta
Spett.le O.E.
La previsione della documentazione di gara relativa al possesso della certificazione ISO 22000:2018 deve essere interpretata alla luce del principio di equivalenza. Pertanto, possono ritenersi ammissibili anche certificazioni diverse, quali, a titolo esemplificativo, FSSC 22000, IFS o BRCGS/BRC, purché idonee a garantire standard equivalenti in materia di sicurezza alimentare, controllo dei processi produttivi e tracciabilità della filiera.
Resta fermo che l’onere di dimostrare l’equivalenza rispetto ai requisiti richiesti grava sull’operatore economico nel rispetto di quanto dettato dal Disciplinare di Gara, quale lex specialis e dalla relativa normativa.


Il responsabile



Unione dei Comuni del Nord Salento

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