Pubblicato
Comune di Trepuzzi
Gara #128
Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030Informazioni appalto
01/09/2025
Aperta
Servizi
€ 412.500,00
MAZZOTTA Diego
Categorie merceologiche
666
-
Servizi di tesoreria
Lotti
1
B8560B4B57
Qualità prezzo
Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030
Affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA del Comune di TREPUZZI (LE) 2026-2030.
€ 412.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
17/10/2025 12:00
24/10/2025 12:00
27/10/2025 16:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.13 MB |
Chiarimenti
22/09/2025 13:16
Quesito #1
1) Nel Disciplinare di Gara, all’articolo 6.3, nei requisiti di “CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE” è richiesto che il concorrente deve disporre di almeno 1 agenzia attiva nel Comune di Trepuzzi.
Al contempo nello Schema di Convenzione, all’articolo 2, è prevista la possibilità che il servizio venga svolto anche in un comune di prossimità entro un raggio di massimo di 10 Km dal comune di Trepuzzi
Atteso quanto sopra, si chiede di confermare che:
a) ferma restando la presenza di 1 agenzia nel territorio comunale al momento della partecipazione a gara, durante l’intero periodo di validità della Convenzione, il servizio potrà essere dislocato presso una agenzia nel territorio comunale del Comune di Lecce;
b) la modalità operative relative al servizio di Cassa (attività allo sportello) potranno variare, adeguandosi ad eventuali futuri sviluppi tecnologici quali ad es. casse assistite, automatizzate ecc, senza la presenza fisica di un operatore.
2) Nel Disciplinare di Gara al punto 3.1 viene definita la durata dell’appalto in ANNI CINQUE con eventuale proroga di mesi sei, in accordo al valore del globale stimato riportato nel successivo punto 3.3.
Tuttavia nello Schema di Convenzione, all’Art 21 comma 2, si prevede la possibilità di rinnovo del contratto per una durata massima pari a 5 anni, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto, e peraltro non viene definito l’importo stimato di tale opzione.
Si chiede di confermare che quanto previsto al suddetto art. 21 comma 2 dello Schema di Convenzione possa considerarsi un refuso e che l’eventuale rinnovo del contratto dovrà essere condiviso dalle parti.
3) L’offerta tecnico di gara prevede anche l‘indicazione delle Commissioni su Polizze Fidejussorie rilasciate dal tesoriere.
Tuttavia negli atti di gara e nello schema di convenzione, salvo errori, non sono stati inseriti riferimenti in merito ad eventuali richieste dell’ente in tal senso.
A riguardo si chiede pertanto:
a) conferma che il rilascio di fidejussioni ivi trattato potrà avvenire esclusivamente a fronte di apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
b) Conferma che in caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio di tesoreria, l’ente si impegna a far assumere al tesoriere subentrante tutte le eventuali esposizioni di qualsiasi natura dell'Ente verso il tesoriere "uscente", e pertanto, il nuovo tesoriere subentrerà nelle eventuali esposizioni del Comune di Trepuzzi, ivi comprese le eventuali Polizze Fidejussorie rilasciate dal tesoriere uscente.
c) Conferma che il tesoriere potrà verificare/modificare/condividere preventivamente il testo dell’impegno fideiussorio da sottoscrivere.
4) Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’offerta economica, si chiede di specificare la diminuzione da applicare per un canone annuo che preveda frazioni di euro 1000.
5) Attesa la discordanza rilevata tra il parametro di riferimento dei tassi creditore e debitore riportato nel Disciplinare di Gara con quanto riportato nello Schema di Convenzione, si chiede di confermare che detto parametro debba essere il tasso Euribor a 3 Mesi, base 360 giorni, media mese precedente.
6) Attesa la complessità della gara e i tempi necessari per l’iter autorizzativo, si chiede di voler prendere in considerazione la proroga del termine di presentazione delle offerte di 20 giorni lavorativi.
Al contempo nello Schema di Convenzione, all’articolo 2, è prevista la possibilità che il servizio venga svolto anche in un comune di prossimità entro un raggio di massimo di 10 Km dal comune di Trepuzzi
Atteso quanto sopra, si chiede di confermare che:
a) ferma restando la presenza di 1 agenzia nel territorio comunale al momento della partecipazione a gara, durante l’intero periodo di validità della Convenzione, il servizio potrà essere dislocato presso una agenzia nel territorio comunale del Comune di Lecce;
b) la modalità operative relative al servizio di Cassa (attività allo sportello) potranno variare, adeguandosi ad eventuali futuri sviluppi tecnologici quali ad es. casse assistite, automatizzate ecc, senza la presenza fisica di un operatore.
2) Nel Disciplinare di Gara al punto 3.1 viene definita la durata dell’appalto in ANNI CINQUE con eventuale proroga di mesi sei, in accordo al valore del globale stimato riportato nel successivo punto 3.3.
Tuttavia nello Schema di Convenzione, all’Art 21 comma 2, si prevede la possibilità di rinnovo del contratto per una durata massima pari a 5 anni, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto, e peraltro non viene definito l’importo stimato di tale opzione.
Si chiede di confermare che quanto previsto al suddetto art. 21 comma 2 dello Schema di Convenzione possa considerarsi un refuso e che l’eventuale rinnovo del contratto dovrà essere condiviso dalle parti.
3) L’offerta tecnico di gara prevede anche l‘indicazione delle Commissioni su Polizze Fidejussorie rilasciate dal tesoriere.
Tuttavia negli atti di gara e nello schema di convenzione, salvo errori, non sono stati inseriti riferimenti in merito ad eventuali richieste dell’ente in tal senso.
A riguardo si chiede pertanto:
a) conferma che il rilascio di fidejussioni ivi trattato potrà avvenire esclusivamente a fronte di apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
b) Conferma che in caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio di tesoreria, l’ente si impegna a far assumere al tesoriere subentrante tutte le eventuali esposizioni di qualsiasi natura dell'Ente verso il tesoriere "uscente", e pertanto, il nuovo tesoriere subentrerà nelle eventuali esposizioni del Comune di Trepuzzi, ivi comprese le eventuali Polizze Fidejussorie rilasciate dal tesoriere uscente.
c) Conferma che il tesoriere potrà verificare/modificare/condividere preventivamente il testo dell’impegno fideiussorio da sottoscrivere.
4) Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’offerta economica, si chiede di specificare la diminuzione da applicare per un canone annuo che preveda frazioni di euro 1000.
5) Attesa la discordanza rilevata tra il parametro di riferimento dei tassi creditore e debitore riportato nel Disciplinare di Gara con quanto riportato nello Schema di Convenzione, si chiede di confermare che detto parametro debba essere il tasso Euribor a 3 Mesi, base 360 giorni, media mese precedente.
6) Attesa la complessità della gara e i tempi necessari per l’iter autorizzativo, si chiede di voler prendere in considerazione la proroga del termine di presentazione delle offerte di 20 giorni lavorativi.
22/09/2025 18:10
Risposta
Spett.le Operatore Economico
QUESITO N. 01 a) e b)
RISPOSTA 1a)
L’art.2 della convenzione contiene un refuso.
E’ necessario fare riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gara, anche durante l’intero periodo di validità della convenzione.
RISPOSTA 1b)
Si conferma quanto riportato all’art. 2, comma 3, della convenzione
QUESITO N. 02
RISPOSTA:
Si conferma che quanto contenuto all’art. 21 comma 2 dello schema di convenzione è un refuso, che riporta quanto ancora contenuto nell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, mentre è corretto quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 3.1
QUESITO N. 03
RISPOSTA:
Il rilascio di garanzie fideiussorie è un’eventualità abbastanza remota. Ciò premesso, tale ipotesi soggiace ai seguenti limiti normativi, di bilancio, e
giurisprudenziali.
Art. 207 d.lgs. n. 267/2000 Fideiussione
Art. 204 d. lgs. 267/2000 Regole particolari per l'assunzione di mutui
La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla loro capacità d’indebitamento e soggiace ai limiti ex art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica solo per il finanziamento di spese d’investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, L. n. 350 del 2003 [..] L’esclusione dal calcolo dei limiti d’indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto dell’art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 118 del 2011, solo nelle ipotesi d’accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, prudenzialmente, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia” (Sez. Aut., delib. n. 30/2015; SRCPIE/84/2024/PAR; SRCLOM/273/2021/PRSE).
Alla luce di tale inquadramento, si può assumere che l’ente, nel caso di fideiussione, accantonerebbe l’intero importo garantito, che non costituirebbe dunque indebitamento, per cui conseguentemente si confermano i punti a), b), c) del chiarimento richiesto
QUESITO N. 04
RISPOSTA:
L’ipotesi non sarebbe contemplata, considerato l’intervallo esiguo proposto. Tuttavia si può assumere che frazioni fino a 499 euro incluse ricadrebbero nell’intervallo inferiore, pari o superiori a 500 euro nell’intervallo superiore.
Ad es., a un canone di euro 1.499,00 corrisponderebbe un punteggio di 34,5, a un canone di euro 1.500,00 un punteggio di 34
QUESITO N. 05
RISPOSTA:
Si conferma che il parametro corretto è quello del disciplinare di gara, riportato anche nell’allegato C criteri di valutazione, cioè “euribor 3 mesi base365- media mese in corso- tempo per tempo vigente”
QUESITO N. 06
RISPOSTA:
Al fine di favorire la massima partecipazione, sarà accordata una proroga del termine di presentazione delle offerte con l'emanazione di provvedimento di formalizzazione.
QUESITO N. 01 a) e b)
RISPOSTA 1a)
L’art.2 della convenzione contiene un refuso.
E’ necessario fare riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gara, anche durante l’intero periodo di validità della convenzione.
RISPOSTA 1b)
Si conferma quanto riportato all’art. 2, comma 3, della convenzione
QUESITO N. 02
RISPOSTA:
Si conferma che quanto contenuto all’art. 21 comma 2 dello schema di convenzione è un refuso, che riporta quanto ancora contenuto nell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, mentre è corretto quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 3.1
QUESITO N. 03
RISPOSTA:
Il rilascio di garanzie fideiussorie è un’eventualità abbastanza remota. Ciò premesso, tale ipotesi soggiace ai seguenti limiti normativi, di bilancio, e
giurisprudenziali.
Art. 207 d.lgs. n. 267/2000 Fideiussione
Art. 204 d. lgs. 267/2000 Regole particolari per l'assunzione di mutui
La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla loro capacità d’indebitamento e soggiace ai limiti ex art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica solo per il finanziamento di spese d’investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, L. n. 350 del 2003 [..] L’esclusione dal calcolo dei limiti d’indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto dell’art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 118 del 2011, solo nelle ipotesi d’accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, prudenzialmente, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia” (Sez. Aut., delib. n. 30/2015; SRCPIE/84/2024/PAR; SRCLOM/273/2021/PRSE).
Alla luce di tale inquadramento, si può assumere che l’ente, nel caso di fideiussione, accantonerebbe l’intero importo garantito, che non costituirebbe dunque indebitamento, per cui conseguentemente si confermano i punti a), b), c) del chiarimento richiesto
QUESITO N. 04
RISPOSTA:
L’ipotesi non sarebbe contemplata, considerato l’intervallo esiguo proposto. Tuttavia si può assumere che frazioni fino a 499 euro incluse ricadrebbero nell’intervallo inferiore, pari o superiori a 500 euro nell’intervallo superiore.
Ad es., a un canone di euro 1.499,00 corrisponderebbe un punteggio di 34,5, a un canone di euro 1.500,00 un punteggio di 34
QUESITO N. 05
RISPOSTA:
Si conferma che il parametro corretto è quello del disciplinare di gara, riportato anche nell’allegato C criteri di valutazione, cioè “euribor 3 mesi base365- media mese in corso- tempo per tempo vigente”
QUESITO N. 06
RISPOSTA:
Al fine di favorire la massima partecipazione, sarà accordata una proroga del termine di presentazione delle offerte con l'emanazione di provvedimento di formalizzazione.
10/10/2025 15:50
Quesito #2
In merito alla documentazione fornita si richiedono i seguenti chiarimenti:
Domanda 1 – Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2024 si richiedono:
a) Numero ordinativi, distinto fra mandati e reversali;
b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti;
c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili;
d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso;
e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera;
f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere;
g) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente;
h) Numero POS fisici attualmente in uso presso l’Ente distinto fa quelli compatibili PagoPA e quelli non compatibili PagoPA;
i) Transato o totale incassato nell’ultimo anno tramite i POS in uso presso l’Ente; ;
l) numero bonifici esteri fuori circuito SEPA.
Domanda 2 – Dati per valutazione Merito Creditizio
Ai fini della ns valutazione creditizia ed in relazione al fido di anticipazione di cassa che può essere richiesta dall’Ente, si richiede:
a) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata);
b) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna;
c) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi.
Domanda 3 – Struttura Specialistica per Esecuzione Servizio Tesoreria
Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gar e all’art.2.1 dello schema di convenzione che riporta “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il servizio deve essere svolto in sportelli insediati nel territorio comunale o nel primo comune di prossimità entro un raggio massimo di 10 km dal comune”. considerato che il servizio di tesoreria è oggi svolto con flussi telematici e le operazioni per cassa sono l’eccezione limitate a poche casistiche residuali, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la ns Filiale di Trepuzzi che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.
Domanda 4 – Chiusura Filiale in Trepuzzi ed effetti convenzione tesoreria
Posto che con le risposte ai quesiti di altra banca del 22set25 avete confermato le necessità di mantenere la Filiale della Banca Tesoriera nel comune di Trepuzzi per tutta la durata della convenzione, verificato che lo schema di convenzione non prevede clausole di recesso e penali per eventuali disservizi causati dalla Banca, constatato che tutte le banche tendono a ridurre la Rete Fisica degli sportelli essendo possibile operare a distanza con i servizi digitalizzati di incasso e pagamento, considerato quanto richiesto dalla ns domanda 3, si vuol aver conferma che qualora la Banca dovesse avere la necessità di chiudere lo sportello in Trepuzzi, comunicata con adeguato anticipo e garantendo comunque la presenza di un suo sportello nel raggio di 10km dal comune (come per altro indicato all’art. 2.1 dello schema di convenzione approvato dalla delibera 41/2024 del Consiglio Comunale ed allegato alla determina a contrarre 730/2025.), tale chiusura non determinerà l’applicazione di alcuna penale a carico della Banca né essere motivo unilaterale di recesso dalla convenzione. La Banca ed il Comune concorderanno semplicemente la data di cessazione anticipata del servizio.
5- Verifica possesso dei requisiti
Con riferimento al disciplinare di gara art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti, si fa presente che, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 21/12/200, n 445, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;
6-Garanzia definitiva
Il disciplinare di gara all’art. 25 riporta: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.”, mentre lo schema di convenzione approvato, all’art. 19 in tema di “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO” recita: 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.”.
Si chiede pertanto conferma che la garanzia definitiva non sia dovuta.
Si ringrazia in anticipo per la cortese disponibilità.
Distinti saluti
Domanda 1 – Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2024 si richiedono:
a) Numero ordinativi, distinto fra mandati e reversali;
b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti;
c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili;
d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso;
e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera;
f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere;
g) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente;
h) Numero POS fisici attualmente in uso presso l’Ente distinto fa quelli compatibili PagoPA e quelli non compatibili PagoPA;
i) Transato o totale incassato nell’ultimo anno tramite i POS in uso presso l’Ente; ;
l) numero bonifici esteri fuori circuito SEPA.
Domanda 2 – Dati per valutazione Merito Creditizio
Ai fini della ns valutazione creditizia ed in relazione al fido di anticipazione di cassa che può essere richiesta dall’Ente, si richiede:
a) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata);
b) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna;
c) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi.
Domanda 3 – Struttura Specialistica per Esecuzione Servizio Tesoreria
Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gar e all’art.2.1 dello schema di convenzione che riporta “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il servizio deve essere svolto in sportelli insediati nel territorio comunale o nel primo comune di prossimità entro un raggio massimo di 10 km dal comune”. considerato che il servizio di tesoreria è oggi svolto con flussi telematici e le operazioni per cassa sono l’eccezione limitate a poche casistiche residuali, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la ns Filiale di Trepuzzi che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.
Domanda 4 – Chiusura Filiale in Trepuzzi ed effetti convenzione tesoreria
Posto che con le risposte ai quesiti di altra banca del 22set25 avete confermato le necessità di mantenere la Filiale della Banca Tesoriera nel comune di Trepuzzi per tutta la durata della convenzione, verificato che lo schema di convenzione non prevede clausole di recesso e penali per eventuali disservizi causati dalla Banca, constatato che tutte le banche tendono a ridurre la Rete Fisica degli sportelli essendo possibile operare a distanza con i servizi digitalizzati di incasso e pagamento, considerato quanto richiesto dalla ns domanda 3, si vuol aver conferma che qualora la Banca dovesse avere la necessità di chiudere lo sportello in Trepuzzi, comunicata con adeguato anticipo e garantendo comunque la presenza di un suo sportello nel raggio di 10km dal comune (come per altro indicato all’art. 2.1 dello schema di convenzione approvato dalla delibera 41/2024 del Consiglio Comunale ed allegato alla determina a contrarre 730/2025.), tale chiusura non determinerà l’applicazione di alcuna penale a carico della Banca né essere motivo unilaterale di recesso dalla convenzione. La Banca ed il Comune concorderanno semplicemente la data di cessazione anticipata del servizio.
5- Verifica possesso dei requisiti
Con riferimento al disciplinare di gara art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti, si fa presente che, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 21/12/200, n 445, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;
6-Garanzia definitiva
Il disciplinare di gara all’art. 25 riporta: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.”, mentre lo schema di convenzione approvato, all’art. 19 in tema di “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO” recita: 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.”.
Si chiede pertanto conferma che la garanzia definitiva non sia dovuta.
Si ringrazia in anticipo per la cortese disponibilità.
Distinti saluti
13/10/2025 15:54
Risposta
SPETT.LE O.E.
Domanda 1 – Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2024 si richiedono:
a) Numero ordinativi, distinto fra mandati e reversali; 2.605 mandati, 4.629 reversali
b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; 2105
c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; 55
d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; nessuno
e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera; n. 9
f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; nessun titolo
g) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente; nessuna fideiussione
h) Numero POS fisici attualmente in uso presso l’Ente distinto fa quelli compatibili PagoPA e quelli non compatibili PagoPA; 2 non compatibili
i) Transato o totale incassato nell’ultimo anno tramite i POS in uso presso l’Ente; euro 106.350,37
l) numero bonifici esteri fuori circuito SEPA 0
Domanda 2 – Dati per valutazione Merito Creditizio
Ai fini della ns valutazione creditizia ed in relazione al fido di anticipazione di cassa che può essere richiesta dall’Ente, si richiede:
a) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); cassa libera euro 0; cassa vincolata euro 134.920,91
b) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; al 10/10/2025 euro 967.221,65
c) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi euro 134.920,91
Domanda 3 – Struttura Specialistica per Esecuzione Servizio Tesoreria
Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gar e all’art.2.1 dello schema di convenzione che riporta “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il servizio deve essere svolto in sportelli insediati nel territorio comunale o nel primo comune di prossimità entro un raggio massimo di 10 km dal comune”. considerato che il servizio di tesoreria è oggi svolto con flussi telematici e le operazioni per cassa sono l’eccezione limitate a poche casistiche residuali, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la ns Filiale di Trepuzzi che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza. Si conferma che lo svolgimento del servizio può essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa, purchè i rapporti intestati all’Ente siano radicati presso la Filiale di Trepuzzi, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza
Domanda 4 – Chiusura Filiale in Trepuzzi ed effetti convenzione tesoreria
Posto che con le risposte ai quesiti di altra banca del 22set25 avete confermato le necessità di mantenere la Filiale della Banca Tesoriera nel comune di Trepuzzi per tutta la durata della convenzione, verificato che lo schema di convenzione non prevede clausole di recesso e penali per eventuali disservizi causati dalla Banca, constatato che tutte le banche tendono a ridurre la Rete Fisica degli sportelli essendo possibile operare a distanza con i servizi digitalizzati di incasso e pagamento, considerato quanto richiesto dalla ns domanda 3, si vuol aver conferma che qualora la Banca dovesse avere la necessità di chiudere lo sportello in Trepuzzi, comunicata con adeguato anticipo e garantendo comunque la presenza di un suo sportello nel raggio di 10km dal comune (come per altro indicato all’art. 2.1 dello schema di convenzione approvato dalla delibera 41/2024 del Consiglio Comunale ed allegato alla determina a contrarre 730/2025.), tale chiusura non determinerà l’applicazione di alcuna penale a carico della Banca né essere motivo unilaterale di recesso dalla convenzione. La Banca ed il Comune concorderanno semplicemente la data di cessazione anticipata del servizio. Si rimanda alla risposta riferita alla domanda n. 3, e alla risposta al quesito del 22 settembre 2025
5- Verifica possesso dei requisiti
Con riferimento al disciplinare di gara art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti, si fa presente che, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 21/12/200, n 445, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»; Si faccia riferimento a quanto previsto dall' art. 99 d. gls. 36/2023 e all’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche”, stabilisce, infatti, che “esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (….) sono conformi all’originale.
6-Garanzia definitiva
Il disciplinare di gara all’art. 25 riporta: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.”, mentre lo schema di convenzione approvato, all’art. 19 in tema di “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO” recita: 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.”. Si conferma che, data la previsione normativa dell’art. 211 del D.lgs. 267/2000, richiamata nell’art. 19 dello schema di convenzione, la garanzia definitiva non è richiesta. E’ un refuso del Disciplinare che l’aveva inserita
Domanda 1 – Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2024 si richiedono:
a) Numero ordinativi, distinto fra mandati e reversali; 2.605 mandati, 4.629 reversali
b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; 2105
c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; 55
d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; nessuno
e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera; n. 9
f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; nessun titolo
g) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente; nessuna fideiussione
h) Numero POS fisici attualmente in uso presso l’Ente distinto fa quelli compatibili PagoPA e quelli non compatibili PagoPA; 2 non compatibili
i) Transato o totale incassato nell’ultimo anno tramite i POS in uso presso l’Ente; euro 106.350,37
l) numero bonifici esteri fuori circuito SEPA 0
Domanda 2 – Dati per valutazione Merito Creditizio
Ai fini della ns valutazione creditizia ed in relazione al fido di anticipazione di cassa che può essere richiesta dall’Ente, si richiede:
a) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); cassa libera euro 0; cassa vincolata euro 134.920,91
b) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; al 10/10/2025 euro 967.221,65
c) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi euro 134.920,91
Domanda 3 – Struttura Specialistica per Esecuzione Servizio Tesoreria
Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gar e all’art.2.1 dello schema di convenzione che riporta “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il servizio deve essere svolto in sportelli insediati nel territorio comunale o nel primo comune di prossimità entro un raggio massimo di 10 km dal comune”. considerato che il servizio di tesoreria è oggi svolto con flussi telematici e le operazioni per cassa sono l’eccezione limitate a poche casistiche residuali, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la ns Filiale di Trepuzzi che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza. Si conferma che lo svolgimento del servizio può essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa, purchè i rapporti intestati all’Ente siano radicati presso la Filiale di Trepuzzi, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza
Domanda 4 – Chiusura Filiale in Trepuzzi ed effetti convenzione tesoreria
Posto che con le risposte ai quesiti di altra banca del 22set25 avete confermato le necessità di mantenere la Filiale della Banca Tesoriera nel comune di Trepuzzi per tutta la durata della convenzione, verificato che lo schema di convenzione non prevede clausole di recesso e penali per eventuali disservizi causati dalla Banca, constatato che tutte le banche tendono a ridurre la Rete Fisica degli sportelli essendo possibile operare a distanza con i servizi digitalizzati di incasso e pagamento, considerato quanto richiesto dalla ns domanda 3, si vuol aver conferma che qualora la Banca dovesse avere la necessità di chiudere lo sportello in Trepuzzi, comunicata con adeguato anticipo e garantendo comunque la presenza di un suo sportello nel raggio di 10km dal comune (come per altro indicato all’art. 2.1 dello schema di convenzione approvato dalla delibera 41/2024 del Consiglio Comunale ed allegato alla determina a contrarre 730/2025.), tale chiusura non determinerà l’applicazione di alcuna penale a carico della Banca né essere motivo unilaterale di recesso dalla convenzione. La Banca ed il Comune concorderanno semplicemente la data di cessazione anticipata del servizio. Si rimanda alla risposta riferita alla domanda n. 3, e alla risposta al quesito del 22 settembre 2025
5- Verifica possesso dei requisiti
Con riferimento al disciplinare di gara art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti, si fa presente che, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 21/12/200, n 445, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»; Si faccia riferimento a quanto previsto dall' art. 99 d. gls. 36/2023 e all’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche”, stabilisce, infatti, che “esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (….) sono conformi all’originale.
6-Garanzia definitiva
Il disciplinare di gara all’art. 25 riporta: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.”, mentre lo schema di convenzione approvato, all’art. 19 in tema di “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO” recita: 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.”. Si conferma che, data la previsione normativa dell’art. 211 del D.lgs. 267/2000, richiamata nell’art. 19 dello schema di convenzione, la garanzia definitiva non è richiesta. E’ un refuso del Disciplinare che l’aveva inserita