Annullato
Comune di Surbo
Gara #124
AFFIDAMENTO PER ANNI DUE (2 AA) SERVIZIO NOLEGGIO DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CDS FINALIZZATI ALLA SICUREZZA VEICOLARE, COMPRESI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RILEVAMENTO INFORMAZIONI, ELABORAZIONE TECNICA DELLE MEDESIME, RECUPERO INFRAZIONI NON OBLATE NEL PRIMO TERMINE DI LEGGE E SERVIZI ULTERIORI COMPLEMENTARI.Informazioni appalto
18/06/2025
Aperta
Servizi
€ 889.130,00
CARETTO SALVATORE
Categorie merceologiche
72322
-
Servizi di gestione dati
7994
-
Servizi di organismi di riscossione
34971
-
Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
Lotti
1
B8010AE7AC
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE MISURATORI ELETTRICI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CDS FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO VEICOLARE, COMPRESI SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA, RILEVAMENTO INFORMAZIONI, ELABORAZIONE TECNICA DELLE MEDESIME, RECUPERO DELLE INFRAZIONI NON OBLATE NEL PRIMO TERMINE DI LEGGE E SERVIZI ULTERIORI COMPLEMENTARI.
SERVIZIO NOLEGGIO MISURATORI PER RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS - SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA, RILEVAMENTO INFORMAZIONI, ELABORAZIONE TECNICA E RECUPERO INFRAZIONI. - ANNI DUE (2 AA).
€ 884.130,00
€ 374.055,00
€ 5.000,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| arch. PALADINI | Vincenzo | Presidente |
| geom. PERRINO | Antonio | Componente |
| dott.ssa ZIZZA | Alessandra | Componente |
Scadenze
13/08/2025 12:00
13/08/2025 10:00
27/08/2025 12:00
27/08/2025 16:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
det.-a-contrarre-2025-471.pdf SHA-256: b934c510e6a516da930eaa026177ca04415e5fb7e9fc25b11139e7659ce155b8 09/06/2025 17:59 |
237.18 kB | |
|
capitolato-speciale-dappalto.pdf SHA-256: 415be6f7018592b8b3a34e759a648d0eb92db33ab70d51c36000c4fdda7de0a9 09/06/2025 18:02 |
703.30 kB | |
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informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.pdf SHA-256: b297735dc4f97ef7d58cd8724f82b36a1b147cad5b7ef0b69825d944812ea1d1 09/06/2025 18:02 |
414.82 kB | |
|
modello-dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf SHA-256: 731859d028f83cc63845b541190464db14e781260f3f964c79bfb69babfc3bb1 09/06/2025 18:02 |
50.67 kB | |
|
modello-domanda-di-partecipazione.pdf SHA-256: abb2418e5b0cebbb671561ee61c31b1ee52380e44c2df0b68e136507dfd5eff9 09/06/2025 18:02 |
127.69 kB | |
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patto-integrita.pdf SHA-256: 5724432aa52c65529d46c429e40f94a4920e9b7ce27640fa776c9aa5f5c14eae 09/06/2025 18:09 |
287.50 kB | |
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protocollo.intesa.legalita.appalti.pdf SHA-256: fd55c1817bf79e53cb2c83abf349360a432ddd7695b1bb7e92da7b6bda43f29a 09/06/2025 18:11 |
1.05 MB | |
|
disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 73d8589809e48944e45e1522764ca8c16bb079438a6ed8bff5ba98a708b6432e 18/06/2025 16:44 |
1.16 MB | |
|
delibera-di-giunta-n-177-del-02-12-2024.pdf SHA-256: fb754095c022e006d6096201e486fac06d5a1a8a652f326aa73e0bcb3fd249fc 18/06/2025 16:48 |
239.84 kB | |
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cig-procedura-autovelox-surbo.pdf SHA-256: 7f28b7e36cce2541d528ae3dab69fbee8e053ee22377dbb3589bf9ca4ba7357d 03/07/2025 15:54 |
211.44 kB | |
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autodichiarazione.sopralluogo.odt SHA-256: 722d1d181a1daee075f5e5bb6d97b4968bc549868297ab1fd31893e3fb728dd0 03/07/2025 16:28 |
28.42 kB | |
|
schema-di-contratto.docx SHA-256: 924e1f9825486f85487c062c14de4cad71c7e70043fd9df1ceadbcd676b6809d 07/07/2025 16:25 |
44.28 kB | |
|
disciplinare-di-gara-corretto.pdf SHA-256: 1458ebb67e539f1c39a6209616b8b006963d5488328168b4f618d1bb284f0c96 09/07/2025 16:57 |
1.15 MB | |
|
verbale-n.-01-del-27.08.2025.pdf SHA-256: b40cbe82a1baac7d4662085f334795fcc872f20de79ccc186e0a19605b8097d4 27/08/2025 19:13 |
877.76 kB | |
|
verbale-n.-02-del-03.09.2025.pdf SHA-256: 9aa0d47951920505710e92952f9c4d86ed4b99071ff93daa34d3ce75d65e1517 03/09/2025 16:26 |
871.36 kB |
Chiarimenti
27/06/2025 10:17
Quesito #1
Spett.le Ente,
con la presente si inoltra un quesito in merito alla procedura di gara avente ad oggetto: "Affidamento servizio di noleggio di due misuratori elettrici per il rilevamento automatico delle infrazioni al cds finalizzati al potenziamento della sicurezza del traffico veicolare, compresi servizi di manutenzione sistematica, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero delle infrazioni non oblate nel primo termine di legge e servizi ulteriori complementari", con cortese richiesta di chiarimento.
In riferimento al requisito art. 6 lettera C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lettere b), c) d) e) f) del disciplinare di gara, si prega di confermare, che in caso di partecipazione alla gara in RTI, detto requisito di cui alle lettere sopra citate possa essere sodisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro e si porgono
distinti saluti.
con la presente si inoltra un quesito in merito alla procedura di gara avente ad oggetto: "Affidamento servizio di noleggio di due misuratori elettrici per il rilevamento automatico delle infrazioni al cds finalizzati al potenziamento della sicurezza del traffico veicolare, compresi servizi di manutenzione sistematica, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero delle infrazioni non oblate nel primo termine di legge e servizi ulteriori complementari", con cortese richiesta di chiarimento.
In riferimento al requisito art. 6 lettera C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lettere b), c) d) e) f) del disciplinare di gara, si prega di confermare, che in caso di partecipazione alla gara in RTI, detto requisito di cui alle lettere sopra citate possa essere sodisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro e si porgono
distinti saluti.
09/07/2025 16:58
Risposta
Spett.le O.E.
a seguito di modifica della Determina a contrarre e dei requisiti ivi contenuti, viene concessa una proroga dei termini e rettificati, ai sensi del correttivo D.Lgs. n. 209/2024, alcune prescrizioni normative.
Pertanto si chiede gentilmente di riformulare il quesito alla luce delle modifiche apportate.
Il Responsabile
a seguito di modifica della Determina a contrarre e dei requisiti ivi contenuti, viene concessa una proroga dei termini e rettificati, ai sensi del correttivo D.Lgs. n. 209/2024, alcune prescrizioni normative.
Pertanto si chiede gentilmente di riformulare il quesito alla luce delle modifiche apportate.
Il Responsabile
02/07/2025 10:51
Quesito #2
Spett.le Ente,
con riferimento all'Art. 14 "Offerta Economica" del Disciplinare di Gara si chiede di sapere quali sono gli elementi costitutivi dell'Offerta Economica , in quanto gli stessi non sono stati indicati.
In attesa di un Vostro riscontro si porgono cordiali saluti.
con riferimento all'Art. 14 "Offerta Economica" del Disciplinare di Gara si chiede di sapere quali sono gli elementi costitutivi dell'Offerta Economica , in quanto gli stessi non sono stati indicati.
In attesa di un Vostro riscontro si porgono cordiali saluti.
07/07/2025 16:27
Risposta
Spett.le O.E.
Il Punteggio dell'offerta Ecnomica viene così attribuito:
RIBASSO PERCENTUALE I.B.A.
Viene attribuito all’elemento economico un coefficiente, calcolato tramite la formula Quadratica - Interpolazione non lineare con α=0,50
Pi= Pmax* (Oi/Omax) ᵅ
Il Punteggio dell'offerta Ecnomica viene così attribuito:
RIBASSO PERCENTUALE I.B.A.
Viene attribuito all’elemento economico un coefficiente, calcolato tramite la formula Quadratica - Interpolazione non lineare con α=0,50
Pi= Pmax* (Oi/Omax) ᵅ
02/07/2025 15:34
Quesito #3
Spett.le Ente,
con la presente si inoltrano alcuni quesiti in merito alla procedura di gara avente ad oggetto: "Affidamento servizio di noleggio di due misuratori elettrici per il rilevamento automatico delle infrazioni al cds finalizzati al potenziamento della sicurezza del traffico veicolare, compresi servizi di manutenzione sistematica, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero delle infrazioni non oblate nel primo termine di legge e servizi ulteriori complementari", con cortese richiesta di chiarimenti.
1. All’Art. 15 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” punto 12) del Disciplinare di Gara viene richiesto, tra i documenti da presentare a corredo della parte amministrativa, anche lo “schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione”.
Il documento, tuttavia, non risulta presente tra gli allegati inclusi nella piattaforma di gara. Si chiede cortesemente di allegare lo schema di contratto all’interno della piattaforma di gara o, eventualmente, di comunicare che trattasi di refuso la richiesta dello schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione.
2. All’Art. 12 “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” del Disciplinare di Gara, viene richiesto il pagamento del contributo pari all’importo di euro 90,00.
Si chiede cortesemente di comunicare il CIG della procedura di gara o il numero della gara stessa, in quanto almeno uno dei due dati è condizione essenziale per poter generare l’avviso di pagamento del contributo. Si specifica che, al momento della generazione dell'avviso di pagamento sul portale dell'Anac, abbiamo provato ad inserire il numero 124 alla voce "Cerca per numero Gara", ma la risposta del sistema è stata "Nessun risultato trovato per il valore inserito. E' opportuno contattare la stazione appaltante".
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro e si porgono distinti saluti.
con la presente si inoltrano alcuni quesiti in merito alla procedura di gara avente ad oggetto: "Affidamento servizio di noleggio di due misuratori elettrici per il rilevamento automatico delle infrazioni al cds finalizzati al potenziamento della sicurezza del traffico veicolare, compresi servizi di manutenzione sistematica, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero delle infrazioni non oblate nel primo termine di legge e servizi ulteriori complementari", con cortese richiesta di chiarimenti.
1. All’Art. 15 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” punto 12) del Disciplinare di Gara viene richiesto, tra i documenti da presentare a corredo della parte amministrativa, anche lo “schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione”.
Il documento, tuttavia, non risulta presente tra gli allegati inclusi nella piattaforma di gara. Si chiede cortesemente di allegare lo schema di contratto all’interno della piattaforma di gara o, eventualmente, di comunicare che trattasi di refuso la richiesta dello schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione.
2. All’Art. 12 “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” del Disciplinare di Gara, viene richiesto il pagamento del contributo pari all’importo di euro 90,00.
Si chiede cortesemente di comunicare il CIG della procedura di gara o il numero della gara stessa, in quanto almeno uno dei due dati è condizione essenziale per poter generare l’avviso di pagamento del contributo. Si specifica che, al momento della generazione dell'avviso di pagamento sul portale dell'Anac, abbiamo provato ad inserire il numero 124 alla voce "Cerca per numero Gara", ma la risposta del sistema è stata "Nessun risultato trovato per il valore inserito. E' opportuno contattare la stazione appaltante".
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro e si porgono distinti saluti.
07/07/2025 16:23
Risposta
Spett.le O.E.
Il CIG è stato pubblicato.
Lo schema di contratto allegato
Il CIG è stato pubblicato.
Lo schema di contratto allegato
28/07/2025 10:37
Quesito #4
RICHIESTA CHIARIMENTI
1.
All’art. 6.1 dello schema di contratto viene erroneamente indicato quale importo contrattuale massimo l’importo di € 453.400,00 oltre IVA omnicomprensivo di eventuali proroghe ed opzioni.
Come agevolmente può ricavarsi dallo schema e dagli importi riportati nel capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo della gara, comprensivo dell’importo per eventuale rinnovo, dell’importo di eventuali servizi analoghi, dell’eventuale proroga tecnica e oneri per la sicurezza, è invece pari a € 889.130,00.
Si tratta evidentemente di un errore che la Stazione Appaltante vorrà certamente correggere.
2.
Al punto 2 dell’art. 6 dello schema di contratto dopo aver indicato gli importi relativi al servizio di locazione dei dispositivi, gestione del ciclo sanzionatorio e riscossione coattiva viene specificato che predetti corrispettivi restano “fissi e invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi, omnicomprensivi di tutto quanto necessario per dare i servizi, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d’arte”.
Tale dichiarazione si presta all’equivoca interpretazione secondo la quale indipendentemente dal numero delle infrazioni elaborate dalla società vincitrice dell’appalto, l’importo massimo che la stessa potrà richiedere è pari all’importo contrattuale massimo di € 889.130,00, proprio perché è preclusa “ogni successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi”.
E’ il caso di sottolineare che il numero delle infrazioni che saranno registrate ed elaborate durante l’esecuzione del contratto non può essere previsto precisamente in questa fase essendo legato al comportamento umano dei conducenti dei veicoli.
L’indicazione del numero di 15.000 infrazioni all’anno, riportata nel capitolato, è dunque un dato aleatorio frutto di un’analisi presunta.
Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di precisare meglio quanto riportato al punto 2. perché sia chiaro ed incontrovertibile che nel periodo temporale di vigenza del contratto la Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato.
Conseguentemente si dovrà precisare che il compenso complessivo per l’attività svolta dall’Operatore Economico, proprio perché derivante dal numero delle infrazioni e dagli specifici costi previsti in capitolato per ogni atto elaborato e postalizzato, potrà essere inferiore o superiore a quello indicato come importo contrattuale massimo.
3.
All’art. 6.3 del capitolato speciale d’Appalto relativo alla riscossione coattiva è scritto che “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Quanto riportato è in contrasto con le specifiche indicazioni del quadro economico dello stesso capitolato che per ciò che riguarda il servizio di recupero dell’infrazioni non oblate nel primo periodo di legge indica invece la cifra puntuale di € 18,00 “per ogni atto elaborato e postalizzato”.
Non si fa, dunque, riferimento ad alcuna percentuale o aggio in caso di esito positivo della procedura coattiva, ma si specifica il costo posto a base d’asta pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
Ciò nel rispetto della normativa vigente, poiché non esiste alcuna norma che condizioni il pagamento delle prestazioni effettuate al buon esito delle stesse e nel rispetto della giurisprudenza che in materia ha più volte sottolineato che debba essere remunerato ogni singolo atto elaborato dal prestatore d’opera indipendentemente dall’esito.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante come intende modificare il suindicato articolo 6.3 al fine di rendere coerente e regolare il testo del capitolato.
1.
All’art. 6.1 dello schema di contratto viene erroneamente indicato quale importo contrattuale massimo l’importo di € 453.400,00 oltre IVA omnicomprensivo di eventuali proroghe ed opzioni.
Come agevolmente può ricavarsi dallo schema e dagli importi riportati nel capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo della gara, comprensivo dell’importo per eventuale rinnovo, dell’importo di eventuali servizi analoghi, dell’eventuale proroga tecnica e oneri per la sicurezza, è invece pari a € 889.130,00.
Si tratta evidentemente di un errore che la Stazione Appaltante vorrà certamente correggere.
2.
Al punto 2 dell’art. 6 dello schema di contratto dopo aver indicato gli importi relativi al servizio di locazione dei dispositivi, gestione del ciclo sanzionatorio e riscossione coattiva viene specificato che predetti corrispettivi restano “fissi e invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi, omnicomprensivi di tutto quanto necessario per dare i servizi, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d’arte”.
Tale dichiarazione si presta all’equivoca interpretazione secondo la quale indipendentemente dal numero delle infrazioni elaborate dalla società vincitrice dell’appalto, l’importo massimo che la stessa potrà richiedere è pari all’importo contrattuale massimo di € 889.130,00, proprio perché è preclusa “ogni successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi”.
E’ il caso di sottolineare che il numero delle infrazioni che saranno registrate ed elaborate durante l’esecuzione del contratto non può essere previsto precisamente in questa fase essendo legato al comportamento umano dei conducenti dei veicoli.
L’indicazione del numero di 15.000 infrazioni all’anno, riportata nel capitolato, è dunque un dato aleatorio frutto di un’analisi presunta.
Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di precisare meglio quanto riportato al punto 2. perché sia chiaro ed incontrovertibile che nel periodo temporale di vigenza del contratto la Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato.
Conseguentemente si dovrà precisare che il compenso complessivo per l’attività svolta dall’Operatore Economico, proprio perché derivante dal numero delle infrazioni e dagli specifici costi previsti in capitolato per ogni atto elaborato e postalizzato, potrà essere inferiore o superiore a quello indicato come importo contrattuale massimo.
3.
All’art. 6.3 del capitolato speciale d’Appalto relativo alla riscossione coattiva è scritto che “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Quanto riportato è in contrasto con le specifiche indicazioni del quadro economico dello stesso capitolato che per ciò che riguarda il servizio di recupero dell’infrazioni non oblate nel primo periodo di legge indica invece la cifra puntuale di € 18,00 “per ogni atto elaborato e postalizzato”.
Non si fa, dunque, riferimento ad alcuna percentuale o aggio in caso di esito positivo della procedura coattiva, ma si specifica il costo posto a base d’asta pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
Ciò nel rispetto della normativa vigente, poiché non esiste alcuna norma che condizioni il pagamento delle prestazioni effettuate al buon esito delle stesse e nel rispetto della giurisprudenza che in materia ha più volte sottolineato che debba essere remunerato ogni singolo atto elaborato dal prestatore d’opera indipendentemente dall’esito.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante come intende modificare il suindicato articolo 6.3 al fine di rendere coerente e regolare il testo del capitolato.
31/07/2025 09:48
Risposta
Spett.le Operatore Economico
in risposta ai Vs chiarimenti si precisa che il RUP ha provveduto a rettificare alcune inesattezze contenute nella documentazione di gara e contestulamente proceduto ad una proroga dei termini di presentazione dell'offerte.
QUESITO N. 01
All’art. 6.1 dello schema di contratto viene erroneamente indicato quale importo contrattuale massimo l’importo di € 453.400,00 oltre IVA omnicomprensivo di eventuali proroghe ed opzioni.
Come agevolmente può ricavarsi dallo schema e dagli importi riportati nel capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo della gara, comprensivo dell’importo per eventuale rinnovo, dell’importo di eventuali servizi analoghi, dell’eventuale proroga tecnica e oneri per la sicurezza, è invece pari a € 889.130,00.
RISPOSTA
Il primo chiarimento pervenuto dalla Ditta non inficia in maniera significativa sulla documentazione di gara poiché trattasi di refuso atteso che il documento in oggetto è un mero schema/bozza di contratto che dovrà essere solo in fase di aggiudicazione modificato e compilato correttamente nelle parti sostanziali. Altresì, l’importo complessivo di gara è deducibile nella documentazione definitiva, ossia nel disciplinare di gara nonché nel capitolato di gara. Pertanto, l’importo corretto che dovrà essere considerato come complessivo è di € 889.130,00 e non € 453.400,00 oltre IVA.
QUESITO N. 02
Al punto 2 dell’art. 6 dello schema di contratto dopo aver indicato gli importi relativi al servizio di locazione dei dispositivi, gestione del ciclo sanzionatorio e riscossione coattiva viene specificato che predetti corrispettivi restano “fissi e invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi, omnicomprensivi di tutto quanto necessario per dare i servizi, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d’arte”.
Tale dichiarazione si presta all’equivoca interpretazione secondo la quale indipendentemente dal numero delle infrazioni elaborate dalla società vincitrice dell’appalto, l’importo massimo che la stessa potrà richiedere è pari all’importo contrattuale massimo di € 889.130,00, proprio perché è preclusa “ogni successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi”.
E’ il caso di sottolineare che il numero delle infrazioni che saranno registrate ed elaborate durante l’esecuzione del contratto non può essere previsto precisamente in questa fase essendo legato al comportamento umano dei conducenti dei veicoli.
L’indicazione del numero di 15.000 infrazioni all’anno, riportata nel capitolato, è dunque un dato aleatorio frutto di un’analisi presunta.
Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di precisare meglio quanto riportato al punto 2. perché sia chiaro ed incontrovertibile che nel periodo temporale di vigenza del contratto la Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato.
Conseguentemente si dovrà precisare che il compenso complessivo per l’attività svolta dall’Operatore Economico, proprio perché derivante dal numero delle infrazioni e dagli specifici costi previsti in capitolato per ogni atto elaborato e postalizzato, potrà essere inferiore o superiore a quello indicato come importo contrattuale massimo.
RISPOSTA
La Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato. Pertanto il numero di 15.000 verbali è frutto di prudenziale presunzione, suscettibile, quindi, di variazione in aumento o in diminuzione che aleatoriamente viene accettata dall’appaltatore incondizionatamente, precisando che solo il prezzo unitario offerto rimarrà fisso e invariabile.
Pertanto il punto 2 dell'art. 6 dello schema di contratto viene così riformulato: “I suddetti corrispettivi compensano tutte le prestazioni oggetto del contratto, per dare seguito ai servizi ed agli interventi, come descritti e specificati nel Capitolato, a perfetta regola d’arte. Pertanto, i corrispettivi, relativi al solo prezzo unitario, restano fissi ed invariabili, indipendentemente dalla variazione in aumento o in diminuzione delle violazioni accertabili nel periodo di durata del contratto”.
QUESITO N. 03
All’art. 6.3 del capitolato speciale d’Appalto relativo alla riscossione coattiva è scritto che “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Quanto riportato è in contrasto con le specifiche indicazioni del quadro economico dello stesso capitolato che per ciò che riguarda il servizio di recupero dell’infrazioni non oblate nel primo periodo di legge indica invece la cifra puntuale di € 18,00 “per ogni atto elaborato e postalizzato”.
Non si fa, dunque, riferimento ad alcuna percentuale o aggio in caso di esito positivo della procedura coattiva, ma si specifica il costo posto a base d’asta pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
Ciò nel rispetto della normativa vigente, poiché non esiste alcuna norma che condizioni il pagamento delle prestazioni effettuate al buon esito delle stesse e nel rispetto della giurisprudenza che in materia ha più volte sottolineato che debba essere remunerato ogni singolo atto elaborato dal prestatore d’opera indipendentemente dall’esito.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante come intende modificare il suindicato articolo 6.3 al fine di rendere coerente e regolare il testo del capitolato.
RISPOSTA
In merito all'art. 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla riscossione coattiva si elimina la seguente frase: “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Pertanto, si tenga conto delle specifiche indicazioni riportate nel quadro economico del capitolato, ossia che il costo posto a base d’asta è pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
IL RESPONSABILE
in risposta ai Vs chiarimenti si precisa che il RUP ha provveduto a rettificare alcune inesattezze contenute nella documentazione di gara e contestulamente proceduto ad una proroga dei termini di presentazione dell'offerte.
QUESITO N. 01
All’art. 6.1 dello schema di contratto viene erroneamente indicato quale importo contrattuale massimo l’importo di € 453.400,00 oltre IVA omnicomprensivo di eventuali proroghe ed opzioni.
Come agevolmente può ricavarsi dallo schema e dagli importi riportati nel capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo della gara, comprensivo dell’importo per eventuale rinnovo, dell’importo di eventuali servizi analoghi, dell’eventuale proroga tecnica e oneri per la sicurezza, è invece pari a € 889.130,00.
RISPOSTA
Il primo chiarimento pervenuto dalla Ditta non inficia in maniera significativa sulla documentazione di gara poiché trattasi di refuso atteso che il documento in oggetto è un mero schema/bozza di contratto che dovrà essere solo in fase di aggiudicazione modificato e compilato correttamente nelle parti sostanziali. Altresì, l’importo complessivo di gara è deducibile nella documentazione definitiva, ossia nel disciplinare di gara nonché nel capitolato di gara. Pertanto, l’importo corretto che dovrà essere considerato come complessivo è di € 889.130,00 e non € 453.400,00 oltre IVA.
QUESITO N. 02
Al punto 2 dell’art. 6 dello schema di contratto dopo aver indicato gli importi relativi al servizio di locazione dei dispositivi, gestione del ciclo sanzionatorio e riscossione coattiva viene specificato che predetti corrispettivi restano “fissi e invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi, omnicomprensivi di tutto quanto necessario per dare i servizi, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d’arte”.
Tale dichiarazione si presta all’equivoca interpretazione secondo la quale indipendentemente dal numero delle infrazioni elaborate dalla società vincitrice dell’appalto, l’importo massimo che la stessa potrà richiedere è pari all’importo contrattuale massimo di € 889.130,00, proprio perché è preclusa “ogni successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei servizi”.
E’ il caso di sottolineare che il numero delle infrazioni che saranno registrate ed elaborate durante l’esecuzione del contratto non può essere previsto precisamente in questa fase essendo legato al comportamento umano dei conducenti dei veicoli.
L’indicazione del numero di 15.000 infrazioni all’anno, riportata nel capitolato, è dunque un dato aleatorio frutto di un’analisi presunta.
Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di precisare meglio quanto riportato al punto 2. perché sia chiaro ed incontrovertibile che nel periodo temporale di vigenza del contratto la Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato.
Conseguentemente si dovrà precisare che il compenso complessivo per l’attività svolta dall’Operatore Economico, proprio perché derivante dal numero delle infrazioni e dagli specifici costi previsti in capitolato per ogni atto elaborato e postalizzato, potrà essere inferiore o superiore a quello indicato come importo contrattuale massimo.
RISPOSTA
La Società vincitrice della gara dovrà elaborare tutte le infrazioni rilevate dai dispositivi, siano esse in numero minore o maggiore rispetto a quelle indicate nel capitolato. Pertanto il numero di 15.000 verbali è frutto di prudenziale presunzione, suscettibile, quindi, di variazione in aumento o in diminuzione che aleatoriamente viene accettata dall’appaltatore incondizionatamente, precisando che solo il prezzo unitario offerto rimarrà fisso e invariabile.
Pertanto il punto 2 dell'art. 6 dello schema di contratto viene così riformulato: “I suddetti corrispettivi compensano tutte le prestazioni oggetto del contratto, per dare seguito ai servizi ed agli interventi, come descritti e specificati nel Capitolato, a perfetta regola d’arte. Pertanto, i corrispettivi, relativi al solo prezzo unitario, restano fissi ed invariabili, indipendentemente dalla variazione in aumento o in diminuzione delle violazioni accertabili nel periodo di durata del contratto”.
QUESITO N. 03
All’art. 6.3 del capitolato speciale d’Appalto relativo alla riscossione coattiva è scritto che “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Quanto riportato è in contrasto con le specifiche indicazioni del quadro economico dello stesso capitolato che per ciò che riguarda il servizio di recupero dell’infrazioni non oblate nel primo periodo di legge indica invece la cifra puntuale di € 18,00 “per ogni atto elaborato e postalizzato”.
Non si fa, dunque, riferimento ad alcuna percentuale o aggio in caso di esito positivo della procedura coattiva, ma si specifica il costo posto a base d’asta pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
Ciò nel rispetto della normativa vigente, poiché non esiste alcuna norma che condizioni il pagamento delle prestazioni effettuate al buon esito delle stesse e nel rispetto della giurisprudenza che in materia ha più volte sottolineato che debba essere remunerato ogni singolo atto elaborato dal prestatore d’opera indipendentemente dall’esito.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante come intende modificare il suindicato articolo 6.3 al fine di rendere coerente e regolare il testo del capitolato.
RISPOSTA
In merito all'art. 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla riscossione coattiva si elimina la seguente frase: “nessun aggio sarà riconosciuto alla ditta per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale del credito vantato dall’Ente”.
Pertanto, si tenga conto delle specifiche indicazioni riportate nel quadro economico del capitolato, ossia che il costo posto a base d’asta è pari a € 18,00 per ogni atto che venga elaborato e postalizzato.
IL RESPONSABILE
13/08/2025 11:24
Quesito #5
Spett. SA
Egr. Rup
in riferimento alla procedura di gara si invita a prendere visione del documento allegato alla presente.
Distinti saluti
Egr. Rup
in riferimento alla procedura di gara si invita a prendere visione del documento allegato alla presente.
Distinti saluti
21/08/2025 09:25
Risposta
SPETT.LE O.E.
In riferimento alla vostra nota inerente la presente procedura di gara si chiarisce quanto segue:
Con riferimento a quanto osservato, si rappresenta che la richiesta della Stazione appaltante in ordine al possesso delle certificazioni ISO 9001-27001-20000-18295 ai fini della partecipazione è giustificata dal particolare oggetto della gara.
Al riguardo, si rammenta che secondo l’art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
A ciò aggiungasi anche quanto stabilito dall’art. 100, comma 2, del Codice il quale ribadisce che: “Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”.
Pertanto, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel fissare all’interno della legge di gara i requisiti di partecipazione, avendo come unico limite il rispetto della proporzionalità e dell’attinenza all’oggetto della gara.
Infatti, la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: “non è in contestazione che le leggi di gara possano prevedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione oppure come criterio valutativo dell’offerta, al fine di attribuire punteggi premiali (cfr. Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4283 e id., V, 22 ottobre 2018, n. 6026, nonché id., III, 27 settembre 2016, n. 3970)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10566).
QUESITO N. 01 - RISPOSTA
SI CONFERMA quanto riportato sul Disciplinare di gara:
Ai sensi del art. 41, c. 13, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad euro € 124.685,00 per anno e quindi a complessivi € 249.370,00 per i 24 mesi di durata del contratto mentre, tenendo conto dell’eventuale rinnovo di 1 anno, il costo complessivo sarebbe pari ad € 374.055,00, calcolati alla luce dei dati retributivi relativi al personale da dedicare al servizio di cui al presente appalto indicati in apposito prospetto riepilogativo allegato agli atti di gara, determinati applicando il CCNL Terziario – Distribuzione - Servizi H03A.
SI PRECISA che Importo di Aggiudicazione = [ (Servizi + Costi della manodopera) - ribasso percentuale ] + Sicurezza e altri oneri non ribassabili.
Sarà cura di questa S.A. rettificare l'importo sulla presente Piattaforma telematica.
QUESITO N. 02 - RISPOSTA
SI RIBADISCE che l'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale sull'IBA ed allegata anche nella relativa "Busta C".
SI CONFERMA che il ribasso è unico sul valore complessivo a base di gara in quanto la presente procedura prevede l'affidamento di un unico servizio, se pur suddiviso in diverse attività (locazione, gestione, riscossione.....).
QUESITO N. 03 - RISPOSTA
Al riguardo, si rappresenta che al punto 6, lettera “B”, del Disciplinare di gara si legge quanto segue:
“B. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. Pari €. 600.000,00 oltre IVA non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto”. - vedasi disciplinare corretto e nuova determina a contrarre.
QUESITO N. 04 - RISPOSTA
Al riguardo, si rappresenta che tutti i requisiti indicati al punto 6, lettera “C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del Disciplinare di gara devono essere posseduti, in caso di raggruppamento, dal raggruppamento nel suo complesso (e ciò sia che si tratti di servizi analoghi e sia che si tratti di certificazioni ISO).
QUESITO N. 05 - RISPOSTA
Con riferimento alla censura mossa sul punto 6, lettera “B.a)”, si rappresenta che nel Disciplinare di gara viene richiesto di possedere:
“a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. Pari €. 600.000,00 oltre IVA non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto”.
Tale richiesta è conforme al dettato normativo dell’art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. secondo il quale “… le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. …”.
Pertanto, la formulazione della lex di gara da parte della S.A. risulta conforme al dato normativo sopra riportato.
Con riferimento, invece, al punto 6, lettere “C.f)” e “C.h), del Disciplinare di gara viene richiesto rispettivamente: “f) Di aver eseguito servizi analoghi a gestione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. con un volume complessivo di verbali trattati pari o superiori a complessivamente 90.000 atti negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i;” e “h) Di aver eseguito il servizio di riscossione coattiva di atti e/o sanzioni amministrative, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i, di almeno complessive 40.000 posizioni da riscuotere;”.
Tali requisiti sono richiesti unicamente per verificare la capacità tecnica ed esperienziale dell’o.e. partecipante alla gara (in un lasso di tempo assai esteso – 10 anni) e non hanno caratteristiche di natura economica come quello, invece, previsto al precedente punto 6, lettera “B.a)” di cui sopra, per il quale la legge fissa un tetto massimo.
Pertanto, gli stessi non solo non soggiacciono ad un limite imposto dal legislatore, come per il requisito del fatturato globale, ma non si ritengono nemmeno sproporzionati rispetto all’oggetto della gara.
QUESITO N. 06 - RISPOSTA
Il partner tecnologico della SA:
- per il pago PA: REGIONE PUGLIA
- per il servizio SEND (allo stato attuale): ANDREANI TRIBUTI SPA - SAPIDATA SPA
QUESITO N. 07 - RISPOSTA
SI CONFERMA che i Verbali estero cono ricompresi nei 15.000 verbali annui stimati e che il numero degli stessi non può essere stimato in quanto tale dato è strettamente correlato alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo.
QUESITO N. 08 - RISPOSTA
NON E' POSSIBILE rispondere a tale quesito (vedasi risposta n. 7).
QUESITO N. 09 - RISPOSTA
SI CONFERMA
QUESITO N. 10 - RISPOSTA
Così come ribadito all’art 15 del CSA la SA scrive: “Per il canone di noleggio il pagamento avverrà con decorrenza mensile a decorrere dal quarto mese ............ ....................................in grado di coprire i costi di noleggio, la stazione appaltante si riserva di rinegoziare i termini di pagamento con la ditta aggiudicataria.”
SI CHIARISCE che il corrispettivo, previa autorizzazione Prefettizia, sarà riferito ad una singola postazione e quindi importo dimezzato sino all'installazione della seconda postazione "noleggio 2", pertanto si riferisce all’utile relativo ad una sola postazione, quindi oggetto di rinegoziazione.
In riferimento alla vostra nota inerente la presente procedura di gara si chiarisce quanto segue:
Con riferimento a quanto osservato, si rappresenta che la richiesta della Stazione appaltante in ordine al possesso delle certificazioni ISO 9001-27001-20000-18295 ai fini della partecipazione è giustificata dal particolare oggetto della gara.
Al riguardo, si rammenta che secondo l’art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
A ciò aggiungasi anche quanto stabilito dall’art. 100, comma 2, del Codice il quale ribadisce che: “Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”.
Pertanto, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel fissare all’interno della legge di gara i requisiti di partecipazione, avendo come unico limite il rispetto della proporzionalità e dell’attinenza all’oggetto della gara.
Infatti, la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: “non è in contestazione che le leggi di gara possano prevedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione oppure come criterio valutativo dell’offerta, al fine di attribuire punteggi premiali (cfr. Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4283 e id., V, 22 ottobre 2018, n. 6026, nonché id., III, 27 settembre 2016, n. 3970)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10566).
QUESITO N. 01 - RISPOSTA
SI CONFERMA quanto riportato sul Disciplinare di gara:
Ai sensi del art. 41, c. 13, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad euro € 124.685,00 per anno e quindi a complessivi € 249.370,00 per i 24 mesi di durata del contratto mentre, tenendo conto dell’eventuale rinnovo di 1 anno, il costo complessivo sarebbe pari ad € 374.055,00, calcolati alla luce dei dati retributivi relativi al personale da dedicare al servizio di cui al presente appalto indicati in apposito prospetto riepilogativo allegato agli atti di gara, determinati applicando il CCNL Terziario – Distribuzione - Servizi H03A.
SI PRECISA che Importo di Aggiudicazione = [ (Servizi + Costi della manodopera) - ribasso percentuale ] + Sicurezza e altri oneri non ribassabili.
Sarà cura di questa S.A. rettificare l'importo sulla presente Piattaforma telematica.
QUESITO N. 02 - RISPOSTA
SI RIBADISCE che l'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale sull'IBA ed allegata anche nella relativa "Busta C".
SI CONFERMA che il ribasso è unico sul valore complessivo a base di gara in quanto la presente procedura prevede l'affidamento di un unico servizio, se pur suddiviso in diverse attività (locazione, gestione, riscossione.....).
QUESITO N. 03 - RISPOSTA
Al riguardo, si rappresenta che al punto 6, lettera “B”, del Disciplinare di gara si legge quanto segue:
“B. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. Pari €. 600.000,00 oltre IVA non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto”. - vedasi disciplinare corretto e nuova determina a contrarre.
QUESITO N. 04 - RISPOSTA
Al riguardo, si rappresenta che tutti i requisiti indicati al punto 6, lettera “C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del Disciplinare di gara devono essere posseduti, in caso di raggruppamento, dal raggruppamento nel suo complesso (e ciò sia che si tratti di servizi analoghi e sia che si tratti di certificazioni ISO).
QUESITO N. 05 - RISPOSTA
Con riferimento alla censura mossa sul punto 6, lettera “B.a)”, si rappresenta che nel Disciplinare di gara viene richiesto di possedere:
“a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. Pari €. 600.000,00 oltre IVA non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto”.
Tale richiesta è conforme al dettato normativo dell’art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. secondo il quale “… le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. …”.
Pertanto, la formulazione della lex di gara da parte della S.A. risulta conforme al dato normativo sopra riportato.
Con riferimento, invece, al punto 6, lettere “C.f)” e “C.h), del Disciplinare di gara viene richiesto rispettivamente: “f) Di aver eseguito servizi analoghi a gestione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. con un volume complessivo di verbali trattati pari o superiori a complessivamente 90.000 atti negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i;” e “h) Di aver eseguito il servizio di riscossione coattiva di atti e/o sanzioni amministrative, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i, di almeno complessive 40.000 posizioni da riscuotere;”.
Tali requisiti sono richiesti unicamente per verificare la capacità tecnica ed esperienziale dell’o.e. partecipante alla gara (in un lasso di tempo assai esteso – 10 anni) e non hanno caratteristiche di natura economica come quello, invece, previsto al precedente punto 6, lettera “B.a)” di cui sopra, per il quale la legge fissa un tetto massimo.
Pertanto, gli stessi non solo non soggiacciono ad un limite imposto dal legislatore, come per il requisito del fatturato globale, ma non si ritengono nemmeno sproporzionati rispetto all’oggetto della gara.
QUESITO N. 06 - RISPOSTA
Il partner tecnologico della SA:
- per il pago PA: REGIONE PUGLIA
- per il servizio SEND (allo stato attuale): ANDREANI TRIBUTI SPA - SAPIDATA SPA
QUESITO N. 07 - RISPOSTA
SI CONFERMA che i Verbali estero cono ricompresi nei 15.000 verbali annui stimati e che il numero degli stessi non può essere stimato in quanto tale dato è strettamente correlato alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo.
QUESITO N. 08 - RISPOSTA
NON E' POSSIBILE rispondere a tale quesito (vedasi risposta n. 7).
QUESITO N. 09 - RISPOSTA
SI CONFERMA
QUESITO N. 10 - RISPOSTA
Così come ribadito all’art 15 del CSA la SA scrive: “Per il canone di noleggio il pagamento avverrà con decorrenza mensile a decorrere dal quarto mese ............ ....................................in grado di coprire i costi di noleggio, la stazione appaltante si riserva di rinegoziare i termini di pagamento con la ditta aggiudicataria.”
SI CHIARISCE che il corrispettivo, previa autorizzazione Prefettizia, sarà riferito ad una singola postazione e quindi importo dimezzato sino all'installazione della seconda postazione "noleggio 2", pertanto si riferisce all’utile relativo ad una sola postazione, quindi oggetto di rinegoziazione.