Proposta di aggiudicazione

Gara #122

AFFIDAMENTO IN APPALTO PER QUINDICI ANNI ED IN REGIME DI F.T.T. DI “SERVIZI E LAVORI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE INSISTENTI SUL TERRITORIO DI SQUINZANO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA”
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Informazioni appalto

12/05/2025
Aperta
Servizi
€ 9.501.500,00
MARULLI EMANUELA
Comune di Squinzano

Categorie merceologiche

502321 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
6531 - Erogazione di energia elettrica
45231 - Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
B6CE433C79
E76I24000070004
Qualità prezzo
APPALTO (QUINDICI ANNI) IN REGIME DI F.T.T. SERVIZI E LAVORI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SQUINZANO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
SERVIZI E LAVORI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VALORIZZAZIONE IMPIANTI DI P.I.DI PROPRIETA’ DI SQUINZANO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA”
€ 9.469.081,00
€ 1.056.137,34
€ 32.419,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12860530158 Edison Next Government Srl
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Determinazione n. 54/2025
25/08/2025
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25/08/2025 16:25
546.64 kB
Cognome Nome Ruolo
arch. PALADINI Vincenzo Presidente
arch. MARULLI Emanuela Componente
dott. FORTE Enea Componente

Commissione valutatrice

Determinazione n. 59
22/09/2025
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29/09/2025 16:06
476.30 kB
Cognome Nome Ruolo
Ing. MITTARIDONNA Raffaele Presidente
Ing. RIZZO Gianluigi Commissario
Ing. MAZZOTTA Alessandro Commissario

Scadenze

08/08/2025 12:00
08/08/2025 12:00
18/08/2025 12:00
25/08/2025 16:30

Allegati

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99.82 MB
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12/05/2025 09:45
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27/06/2025 17:10
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16/07/2025 16:22
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06/08/2025 17:39
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1.68 MB
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10/09/2025 17:15
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15/09/2025 16:10
28.77 kB
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29/09/2025 17:17
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08/10/2025 18:53
1.15 MB
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15/10/2025 17:00
3.80 MB
verbale-commissione-n.-06-del-15.10.2025-proposta-di-aggiudicazione.pdf
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15/10/2025 18:22
1.07 MB

Chiarimenti

29/05/2025 16:12
Quesito #1
Richiesta chiarimenti n. 1

27/06/2025 17:16
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC
risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:16
291.31 kB
29/05/2025 16:18
Quesito #2
Richiesta chiarimento n.1

Spettabile Stazione appaltante,





premesso che,





· all’art. 6.1. punto 6.1.b “requisiti di idoneità professionale” del disciplinare di gara, è previsto quale requisito per gli esecutori dei lavori l’iscrizione alla White List prefettizia per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:





o estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”;


o “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”;


o “noli a freddo di macchinari”;


o “fornitura di ferro lavorato”;


o “noli a caldo”.





· All’ Art 6.3. punto 6.3.a.5 del citato disciplinare, diversamente, si stabilisce che “Gli esecutori a qualsiasi titolo (compresi i subappaltatori o i subcontraenti) che eseguiranno una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 (dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012, pena l’esclusione dalla gara”.





· l’Allegato 1 - Domanda di iscrizione, riporta la seguente opzione selezionabile dal concorrente:


o “DICHIARA di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto].”





Considerato che


· con Comunicato del 17.01.2023 il Presidente dell’ANAC ha chiarito che “l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario”.








· la successiva Delibera ANAC n. 294 del 27.06.2023 ha, altresì, confermato che: “Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente”.





Alla luce di quanto sopra, si chiede:





· Di confermare che il concorrente munito della sola richiesta di iscrizione alla White List prefettizia in una qualsiasi delle attività previste da citata normativa, il quale non eseguirà direttamente alcuna di predette attività, possa partecipare alla procedura di gara dichiarando la volontà di subappaltare le attività soggette a obbligo di iscrizione alla White List a soggetto terzo in possesso della relativa iscrizione per l’esecuzione di una o più attività di cui all’Art. 1 co. 53 della L. 190/2012, facendo espressa indicazione della ridetta volontà nella dichiarazione di subappalto allegata alla documentazione.


Si chiede, altresì, di confermare che, nella predetta eventualità, non sarà necessario per il concorrente indicare nella domanda di partecipazione gli estremi e i dati anagrafici degli eventuali subappaltatori.








Distinti saluti.


27/06/2025 17:13
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC

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27/06/2025 17:12
291.31 kB
03/06/2025 15:58
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al requisito di progettazione di cui all'art. 6.1.c del disciplinare, si chiede conferma che - nel caso l'operatore economico concorrente sia dotato di ufficio di progettazione interna- sia obbligatorio il possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, sebbene lo stesso concorrente possieda la certificazione nel settore IAF:28 e 35. A tal proposito, e con riferimento all'art. 6.3.c del Disciplinare, si chiede conferma che il possesso del requisito richiesto (ISO 9001) possa essere dimostrato anche se il certificato riguardi almeno uno dei settori IAF indicati.





07/07/2025 16:38
Risposta
SPETT.LE O.E.
In riferimento al Vs quesito ed all'art. 6.3.c del Disciplinare, si conferma che il possesso del requisito richiesto (ISO 9001) può essere dimostrato con il certificato riportante almeno uno dei settori IAF indicati al suddetto punto.

Il Responsabile CUC




10/06/2025 09:29
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla garanzia provvisoria richiesta all'art. 9 del Disciplinare, si chiede conferma che la stessa possa essere ridotta dell'ulteriore 20% nel caso l'operatore economico concorrente sia in possesso di almeno una delle certificazioni previsti dall'Allegato II.13.



23/06/2025 18:12
Risposta
SPETT.LE O.E.
con riferimento alla garanzia provvisoria di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, si conferma che la stessa può essere ridotta dell'ulteriore 20% nel caso IN CUI l'operatore economico concorrente sia in possesso di una o più delle certificazioni previsti dall'Allegato II.13.
Il Responsabile CUC


11/06/2025 10:57
Quesito #5



Spett.le Amministrazione,

al fine di valutare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla procedura de quo, siamo a richiedere cortese riscontro al Quesito #2, relativo all'iscrizione alla White List, di cui all'art. 6.1. punto 6.1 b.

Distinti saluti

Edison Next Government Srl


27/06/2025 17:14
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC

risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:13
291.31 kB
16/06/2025 09:11
Quesito #6
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere cortesemente chiarimenti in merito al punto 6.1.b del bando di gara. In particolare, desidereremmo sapere se, alla luce dell'iscrizione alla white list (allegata alla presente), la nostra partecipazione alla gara risulti conforme ai requisiti richiesti.

Restiamo in attesa di un gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.

27/06/2025 17:14
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC
risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:14
291.31 kB
16/06/2025 17:05
Quesito #7
Ritenendo che il requisito di ammissione alla gara di cui al punto 6.1.b. del DdG sia estremamente restrittivo della libertà di concorrenza e in evidente contrasto con il principio del favor partecipationis, si chiede di ammettere la possibilità di partecipazione anche ad imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione alla White List (documentata) e siano ancora in attesa di essere inserite nel relativo elenco istituito presso le Prefetture territorialmente competenti.

27/06/2025 17:16
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC
risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:16
291.31 kB
16/06/2025 17:10
Quesito #8
Si chiede di indicare se il termine ultimo di presentazione delle offerte sia l'11 luglio come indicato a pagina 14 del Disciplinare di Gara ovvero il 14 luglio come riportato nel presente portale.


16/06/2025 19:02
Risposta
Spett.le Operatore Economico
SI CONFERMA CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E' FISSATO PER IL GIORNO 14 LUGLIO 2025 ORE 12:00
LA SEDUTA DI GARA ALLE ORE 16:30 DEL MEDESIMO GIORNO.

Il Responsabile CUC

16/06/2025 17:33
Quesito #9
Con la presente si chiede delucidazioni circa il requisito richiesto al paragrafo 6.1.b del Disciplinare di gara (DdG) recante “Iscrizione alla White list presso la Prefettura-UTG territorialmente competente, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della Legge 190/2012, per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:
- “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”;
- “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”;
- “noli a freddo di macchinari”;
- “fornitura di ferro lavorato”;
- “noli a caldo”.
Specificando nella nota che il requisito richiesto trattasi solo ed esclusivamente l'avvenuta iscrizione e non anche la richiesta di iscrizione. A tal proposito si vuol precisare che l'attività prevelente di tale procedura non riguarda esclusivamente tali attività, pertanto sarebbe lecito assumere quale evidenza del soddisfacimento del requisito anche la richiesta di prima iscrizione effettuata da parte del Concorrente, purché comprovabile attraverso l’elenco (white list) pubblicato periodicamente dalla Prefettura di competenza riportante specificamente i richiedenti iscrizione. Tale assunto a onor del vero è stato recepito anche per la procedura istituita dalla cuc Unione 3 per "AFFIDAMENTO IN APPALTO VENTENNALE A CONTRAENTE GENERALE IN REGIME DI FTT DI SERVIZI E LAVORI PER IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE, L’AMMODERNAMENTO, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE INSISTENTI SUL TERRITORIO DI PORTO CESAREO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CUP: C74H23000060004 - Procedura CUC Union3 # ID 195 CIG B465E5CD10.", tant'è che alla fine ha concesso una proroga dei termini avendo modificato tale requisito proprio a ridosso della scadenza.
Inoltre si vuol precisare che la ns azienda è in possesso cmq dell'auorizazione nella categoria 2-bis istituita presso l'ANGA di Milano per il trasporto di diversi rifiuti tra cui proprio il "trasporto di terra e materiali inerti" con codice CER 17.05.04 e tale autorizzazione è stata ottenuta oltre a verificare i requisiti dei mezzi utilizzati anche quello dei soggetti in carica.
Purtroppo la verifica fatta dalla prefettura è notevolmente piu' laboriosa, tant'è che la richiesta di iscrzione noi l'abbiamo inviata a dicembre 2024 con inizio dell'istruttoria da parte della Prefettura in data 22/01/2025 e ad oggi siamo ancora in attesa dell'avvenuta iscrizione.

Restando in attesa di un Vs cortese e positivo riscontro a tale richiesta, si porgono cordiali saluti.

Civismart SpA

27/06/2025 17:15
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC
risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:15
291.31 kB
18/06/2025 12:04
Quesito #10
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 14 luglio 2025, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• Viste le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire.
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto. Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista del 14 luglio 2025.
Si ringrazia e si saluta distintamente


23/06/2025 18:10
Risposta
SPETT.LE O.E.
LA VS RICHIESTA COME LE NUMEROSE SOLLECITAZIONI PERVENUTE SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI SQUINZANO
IL RESPONSABILE DELLA CUC

19/06/2025 09:58
Quesito #11
Buongiorno,
si chiede di allegare tra i documenti di gara l'Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa appartenente al progetto di fattibilità a base di gara, non presente nel file zip denominato 00000000000000000000-progetto-firmato-ultimo.rar caricato nella presente piattaforma.
Tale documento è indispensabile alla redazione di una corretta offerta migliorativa.
Grazie dell'attenzione.
Cordiali saluti


23/06/2025 17:24
Risposta
SPETT.LE O.E.
L'ALLEGATO 1 "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" E' PUBBLICATO
PER ERRORE VIENE DENOMINATO "ALLEGATO 20-20 TECNICA ILLUSTRATIVA"
IL RESPONSABILE CUC

19/06/2025 14:47
Quesito #12
1. in riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria, così come richiesto e stabilito dall’Art. 9 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, come indicato all’art. 7 dell’ Allegato 1-Schema Domanda di partecipazione, , oltre alla indicata riduzione pari al 30% prevista in caso di possesso di Certificazione ISO 9001, sia ammessa anche l’ulteriore riduzione del 20%, per possesso di una o più certificazioni fra quelle previste dall’allegato II.13 del Codice. Per quanto riguarda la riduzione pari al 10%, si chiede di confermare che la stessa sia ammessa anche nel caso in cui la fideiussione sia verificabile sul sito dell’Emittente/Garante.









2. Con riferimento a quanto richiesto al punto 6.3.c -Possesso certificazioni di qualità, dell’Art. 6.3. (Requisiti di capacità tecnica e professionale) , siamo a chiedere che l’indicato settore IAF 36 sia da considerare un refuso, in quanto detto settore non risulta inerente al campo di applicazione della certificazione, bensì trattasi di settore assegnabile solo ad una Pubblica Amministrazione.









3. Con riferimento all’art. 6.3, punto 6.1.b del Disciplinare (Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi), si chiede cortesemente di confermare che in relazione al parco lampade servito, siano da intendere i punti luce gestiti.







4. Con riferimento all’art. 6.3, punto 6.1.d del Disciplinare (Requisiti tecnici del personale), si chiede cortesemente di confermare che gli attestati inerenti i corsi di formazione richiesti, siano esclusivamente da fornire in fase di comprova e che in fase di partecipazione sarà sufficiente fornire dichiarazione attestante il possesso di personale all’uopo formato.





5. Siamo da ultimo a sollecitare nuovamente riscontro al quesito inviato data 29.05 u.s. e qui di seguito riformulato:





premesso che,







· all’art. 6.1. punto 6.1.b “requisiti di idoneità professionale” del disciplinare di gara, è previsto quale requisito per gli esecutori dei lavori l’iscrizione alla White List prefettizia per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:







o estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”;



o “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”;



o “noli a freddo di macchinari”;



o “fornitura di ferro lavorato”;



o “noli a caldo”.







· All’ Art 6.3. punto 6.3.a.5 del citato disciplinare, diversamente, si stabilisce che “Gli esecutori a qualsiasi titolo (compresi i subappaltatori o i subcontraenti) che eseguiranno una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 (dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012, pena l’esclusione dalla gara”.







· l’Allegato 1 - Domanda di iscrizione, riporta la seguente opzione selezionabile dal concorrente:



o “DICHIARA di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto].”







Considerato che



· con Comunicato del 17.01.2023 il Presidente dell’ANAC ha chiarito che “l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario”.











· la successiva Delibera ANAC n. 294 del 27.06.2023 ha, altresì, confermato che: “Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente”.







Alla luce di quanto sopra, si chiede:







· Di confermare che il concorrente munito della sola richiesta di iscrizione alla White List prefettizia in una qualsiasi delle attività previste da citata normativa, il quale non eseguirà direttamente alcuna di predette attività, possa partecipare alla procedura di gara dichiarando la volontà di subappaltare le attività soggette a obbligo di iscrizione alla White List a soggetto terzo in possesso della relativa iscrizione per l’esecuzione di una o più attività di cui all’Art. 1 co. 53 della L. 190/2012, facendo espressa indicazione della ridetta volontà nella dichiarazione di subappalto allegata alla documentazione.



Si chiede, altresì, di confermare che, nella predetta eventualità, non sarà necessario per il concorrente indicare nella domanda di partecipazione gli estremi e i dati anagrafici degli eventuali subappaltatori.



Distinti saluti



16/07/2025 16:24
Risposta
Spett.le O.E.
si allega nota del RUP

Il Responsabile CUC


risposta-chiarimenti-e-proroga-signed.pdf
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27/06/2025 17:19
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16/07/2025 16:23
787.45 kB
20/06/2025 10:20
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al punto 7 del Disciplinare il quale sottolinea che "l'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del Disciplinare", si chiede conferma che - in caso di Avvalimento Premiale per il sub criterio C2 dell'offerta tecnica - l'impresa ausiliaria non debba dimostrare il possesso dei requisiti n. 6.1.b, 6.1.c, 6.2.a, 6.2.b, 6.2.c, 6.3.



23/06/2025 18:29
Risposta
SPETT.LE O.E.
In riferimento al Vs Quesito
SI COMUNICA:
che per quanto concerne l'Avvalimento Premiale di cui al Sub-Criterio C2 dell'offerta tecnica "Organizzazione aziendale, personale..................."
non vi è alcun obbligo da parte dell'impresa ausiliare di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.
Si precisa altresì che la suddetta documentazione va inserita esclusivamente nell'Offerta Tecnica.
Il Responsabile CUC


23/06/2025 12:59
Quesito #14
si richiedono i seguenti chiarimenti:
- con riferimento al capitolo 15 OFFERTA TECNICA BUSTA “B” (pagina 20 del disciplinare) che elenca i documenti che devono essere contenuti nella busta B, si chiede di sapere se alla relazione tecnica (contenente :”una proposta tecnico-organizzativa sviluppata in un numero max di 20 facciate in formato A 4 …”) possono essere allegati elaborati grafici necessari e funzionali (i) alla rappresentazione di una “corretta analisi particolareggiata e puntuale del rilievo dello stato di fatto del parco impiantistico” – Criterio di valutazione A1 – (ii) alla descrizione “qualitativa e tecnica degli interventi proposti comprensivo delle eventuali migliorie e prestazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento dell’intervento” – Criterio di valutazione A2.

- al capitolo 15 pagina 20 tra i contenuti [Facoltativi] viene indicato : “un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale” si chiede conferma che sia un refuso il riferimento all’articolo del CSA a cui il disciplinare fa riferimento (art 20 del CSA), dal momento che (i) il CSA non risulta allegato alla documentazione; (ii) l’articolo 20 del Capitolato Descrittivo prestazionale non fa riferimento al rispetto della clausola sociale ;

Si chiede che venga allegata alla documentazione posta a base di gara la relazione tecnica Allegato 1 presente nell’elenco degli elaborati progettuali posti a base di gara ma non presente negli documenti pubblicati.
Cordiali saluti




23/06/2025 18:07
Risposta
SPETT.LE O.E.
In riferimento al Vs QUESITO si chiarisce quanto segue:
La proposta tecnico-organizzativa devbe essere sviluppata in un numero max di 20 facciate in formato A 4, l'Operatore Economico partecipante ha facoltà di presentare in allegato Elaborati Grafici - Schede Tecniche - Documentazione Fotografica ecc..
SI PRECISA E RIBADISCE che l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite e nel rispetto di quanto riportato all'art. 15 del Disciplnare di gara la Commissione adotterà sempre il principio di equivalenza delle specifiche tecniche di cui all'art. 79 e Allegato II.5 del Codice.

L'ALLEGATO 1 "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" E' INSERITO NEL PROGETTO E PER ERRORE DENOMINATO "ALLEGATO 20-20 TECNICA ILLUSTRATIVA"

NON E' PREVISTA alcuna Clausola Sociale per la presente procedura di gara

IL RESPONSABILE CUC



23/06/2025 16:25
Quesito #15
Buonasera, per quanto concerne la dichiarazione di equivalenza del codice CCNL applicato e di quello effettivamene posseduto basta una semplice autodichiarazione da parete dell'amministratore?


23/06/2025 18:07
Risposta
SPETT.LE O.E.
IN RIFERIMENTO AL VS QUESITO SI RIBADISCE QUANTO GIA' RIPORTATO AL PUNTO 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA:
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16-quater del decreto legge n. 76/20.

IL RESPONSABILE CUC

23/06/2025 19:05
Quesito #16
In riferimento al punto 6.3.c del disciplinare ... "la comprova del requisito è fornita esclusivamente mediante produzione digitalizzata di certificazione in originale" significa scansionare in pdf il certificato in originale in nostro possesso? Attendiamo conferma. GRAZIE


29/06/2025 16:22
Risposta
Spett.le O.E.

si può scansionare il certificato e autocertificarne la sua autenticità con firma digitale.

Il Responsabile CUC

24/06/2025 10:24
Quesito #17
Buongiorno,
per la gara in oggetto dovremmo indicare il subappalto per le attività di "noli a freddo di macchinari" e "noli a caldo", ma l'azienda subappaltatrice non applica il CCNL K051 come richiesto dal disciplinare al paragrafo 8, in quanto non è un'azienda del settore elettrico. Possiamo comunque procedere al subappalto di tali attività?
Attendiamo riscontro. GRAZIE


29/06/2025 16:45
Risposta
SPETT.LE O.E.

Si può procedere in tal senso

Il Responsabile CUC

24/06/2025 10:52
Quesito #18
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il CIG di gara per poter procedere al pagamento del contributo ANAC in quanto non presente ne sul disciplinare nè sul bando di gara. Abbiamo provato ad effettuare una ricerca con il nome delal stazione appaltante e con il codice fiscale ma viene restituito il messaggio "Non e' stato trovato nessun risultato che corrisponde alla selezione effettuata"

Attendiamo riscontro.


27/06/2025 17:18
Risposta
Spett.le O.E.
il CIG di Gara è regolarmente pubblicato

Il Responsabile CUC
25/06/2025 10:41
Quesito #19
Buongiorno,

con riferimento a quanto previsto dall'art. 6.3-punto 6.3.c(Possesso certificazioni di qualità) , si chiede cortesemente di confermare che la comprova del requisito potrà essere fornita anche a mezzo di copia conforme all'originale.

Cordiali saluti



07/07/2025 16:38
Risposta
Spett.le O.E.

Si copia con autocertificazione di conformità della stessa all'originale con firma digitale

26/06/2025 11:01
Quesito #20
Buongiorno,

si formulano i seguenti quesiti:

Chiarimento 1


Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 15 “OFFERTA TECNICA BUSTA B” in merito alle certificazioni qualificanti (eventualmente) possedute tra quelle richieste a titolo premiante dal criterio D che dovranno essere prodotte in originale digitale ovvero in copia conforme digitalizzata a titolo di comprova, ai fini dell’utile attribuzione del punteggio,


si chiede di specificare


cosa si intenda per copia conforme digitalizzata.


si chiede altresì

di specificare in formato del file e se lo stesso debba essere firmato digitalmente.


si chiede altresì


di specificare per tutto il criterio D, che le copie conformi digitalizzate siano da inserire nella documentazione aggiuntiva e che non concorreranno al quantitativo di pagine previste per la Relazione Tecnica.


si chiede di confermare che


i documenti di cui sopra possano essere inseriti alla fine della relazione, come allegati, opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.





Chiarimento 2


Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 15 “OFFERTA TECNICA BUSTA B” in merito alla documentazione aggiuntiva si afferma


“Il Concorrente ha inoltre la facoltà, quindi non l’obbligo, di produrre ogni utile documentazione aggiuntiva (ad esempio: schede tecniche, riproduzioni fotografiche, libretti autoveicoli e automezzi di servizio, ecc.) pertinente e idonea a favorire la migliore comprensione della propria offerta tecnica migliorativa, fermo restando l’assunto che la mera produzione di tale ulteriore documentazione di per sé stessa non può contribuire all’attribuzione di un punteggio”.


si chiede di confermare che


gli allegati alla relazione tecnica possano essere in formato UNI A4, UNI A3, o altri formati UNI


si chiede di confermare che


gli allegati possano contenere schemi grafici, diagrammi, immagini e parti descrittive nei formati consentiti


si chiede di confermare che


i documenti di cui sopra possano essere inseriti alla fine della relazione, come allegati, opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.




Chiarimento 3

Con riferimento al disciplinare di gara nel paragrafo 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” al punto D - Possesso di certificazioni qualificanti ed in particolare al criterio di valutazione “D3 - Possesso della Certificazione di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerente all’oggetto di concessione o equivalente (da allegare)”





Considerato che la norma OHSAS 18001/2007 è stata sostituita dalla ISO 45001





si chiede di confermare che


la Certificazione di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori dovrà essere conforme alla ISO 45001.




14/07/2025 18:07
Risposta
Spett.le Operatore Economico
La “copia conforme digitalizzata” è una riproduzione digitale di un documento cartaceo che viene certificata come conforme all’originale da un soggetto autorizzato, secondo la normativa italiana (D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale o “CAD”).
Perché la copia digitalizzata sia conforme, serve:
1. Opzione A:
· una persona abilitata (es. pubblico ufficiale, notaio, cancelliere, o funzionario autorizzato della PA) deve inserire la seguente “dichiarazione di conformità” nel documento digitale: “La presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005” ed apporre la firma digitale sulla copia.
2. Opzione B:
· Se l’ente certificatore ha un sistema di conservazione digitale a norma, può generare la copia conforme digitalizzata tramite processi automatici e certificati, sempre con firma digitale.
Una copia conforme digitalizzata è legalmente valida se:
· contiene la “dichiarazione di conformità”;
· è firmata digitalmente;
· è conservata secondo le regole tecniche (conservazione a norma, se necessaria).
Attenzione:
· Una semplice scansione non ha valore legale.
· La firma digitale è obbligatoria per validare la conformità.
· Se serve per la PA o in giudizio, deve essere accompagnata da metadata e riferimenti all’originale.

26/06/2025 17:11
Quesito #21
Con riferimento alla richiesta dell’emissione della cauzione definitiva di cui Art. 22 del DdG e Art. 12 del CSA , tenuto conto dell’ indisponibilità del mercato assicurativo a rilasciare garanzie definitive per appalti di durata superiore ai 10 anni, si chiede cortesemente di confermare che possa essere accettato il rilascio da parte dell’aggiudicatario di una garanzia di cui all’art. 117 del codice degli appalti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 193 comma 15 del citato codice.

Distinti saluti


14/07/2025 18:24
Risposta
Spett.le O.E.
Si la polizza potrà essere presentata dall'aggiudicatario a garanzia di dieci anni (10 aa), di cui all'art. 117 del codice degli appalti, a condizione che nel rinnovo annuale la polizza venga postecipata di un'annualità.

26/06/2025 17:18
Quesito #22
Chiarimento 4


Con riferimento al Capitolato speciale prestazionale all’art. 48 – “Progetto gestionale e manutentivo ai fini della presentazione dell’offerta” di seguito riportato:


In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, che le Ditte concorrenti s’impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nel presente Capitolato, dovranno essere precisate negli appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione e la piena efficienza degli impianti, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni di manutenzione, ad integrazione delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.


si chiede di confermare che


i disciplinari manutentivi e i cronoprogrammi delle operazioni di manutenzione sono quelli già forniti a base di gara nell’Allegato 20 Piano di Manutenzione dell’opera e che, dunque, non debba essere prodotta ulteriore documentazione, ma sia sufficiente descrivere il modello gestionale e manutentivo proposto all’interno della sezione C – “Organizzazione e qualità del servizio di gestione e manutenzione” della relazione tecnica. Anche alla luce del numero massimo di 20 facciate prescritto dal Disciplinare di Gara.


01/08/2025 17:51
Risposta
Spett.le O.E.

Si conferma che non è obbligatorio produrre ulteriore documentazione relativa al Piano di Manutenzione dell’Opera e si conferma l’opportunità di descrivere il modello gestionale e manutentivo proposto all’interno della sezione C – “Organizzazione e qualità del servizio di gestione e manutenzione” della relazione tecnica.


27/06/2025 10:59
Quesito #23
Chiarimento 5

Con riferimento all’art. 50 “Caratteristiche del servizio di gestione” dell’Allegato 13 - Capitolato speciale prestazione per quanto riguarda i corpi illuminati si prevede la pulizia generale ogni 12 mesi, mentre a pag. 17 dell’Allegato 20 “Piano di manutenzione dell’opera” si prevede la pulizia del corpo illuminante ogni 3 mesi. Alla luce delle due diverse cadenze periodiche si chiede di indicare la cadenza minima da rispettare.

Grazie

Distinti saluti


01/08/2025 17:52
Risposta
Spett.le O.E.
Si conferma quanto indicato all’art. 50 “Caratteristiche del servizio di gestione” dell’Allegato 13 - Capitolato speciale prestazione.


27/06/2025 13:05
Quesito #24
Buongiorno, abbiamo recuperato il CIG di gara in un file pdf inserito nella documentazione di gara (B6CE433C79), ma inserendolo sul portale ANAC per il pagamento del contributo di gara ci viene restituito il seguente messaggio "Non e' stato trovato nessun risultato che corrisponde alla selezione effettuata". Si veda screen del portale allegato al seguente messaggio. Attendiamo riscontro a questa e alle altre richieste di chiarimento. GRAZIE



16/07/2025 16:25
Risposta
SPETT.LE O.E.
Grazie per l'informazione proveremo a contattare ANAC o il Gestore della Piattaforma
Il Responsabile CUC

IL CIG SUL PORTALE ANAC RISULTA PRESENTE


27/06/2025 16:16
Quesito #25
Chiarimento 6

Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 14.5 DOCUMENTAZIONE AMMINIZTRATIVA BUSTA “A” in merito ai “Campioni e Campionature” si afferma:



“Per l’affidamento in parola non sono previste vere e proprie campionature; è tuttavia necessario illustrare al meglio almeno i principali componenti e sub-componenti tecnologici che il concorrente punta ad utilizzare in sede operativa, soprattutto se ritiene si differenzino in maniera sostanziale da quanto ipotizzato dal PFTE. Pertanto è lasciata facoltà all’O.E. di produrre già all’interno della busta virtuale “A” la seguente documentazione illustrativa:

schede tecniche dei principali componenti utilizzati nella realizzazione/efficientamento degli impianti (armature stradali, corpi illuminanti, armadi, sistemi di cablaggio, ecc.)

scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare che, in ogni caso, dovrà essere riproposta obbligatoriamente all’interno della busta virtuale “B” recante l’o.t.m.”



si chiede di confermare che:



al primo punto dell’elenco è possibile produrre tale documentazione e che la stessa può essere inserita all’interno della “BUSTA A” firmata digitalmente e composta da file separati per ogni tipologia di scheda tecnica (armature stradali, corpi illuminanti, armadi, sistemi di cablaggio, ecc.).



al secondo punto dell’elenco è obbligatorio produrre “scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare”.



si chiede di confermare che al secondo punto dell’elenco:



ai fini del rispetto del requisito, è necessario inserire nuovamente (ovvero riproporre integralmente) la scheda tecnica/brochure anche all’interno della “OFFERTA TECNICA BUSTA B”, anche qualora la medesima documentazione sia già presente all’interno della “DOCUMENTAZIONE AMMINIZTRATIVA BUSTA A”



si chiede di confermare che:



i documenti di cui sopra (scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare) possano essere inseriti alla fine della relazione, come allegati, opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.



27/06/2025 17:26
Risposta
Spett.le O.E.
si possono essere inserite nella Busta A quanto riportato al punto 14.5 del Disciplinare di Gara:
- schede tecniche dei principali componenti utilizzati nella realizzazione/efficientamento degli impianti (armature stradali, corpi illuminanti, armadi, sistemi di cablaggio, ecc.)
- scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare che, in ogni caso, dovrà essere riproposta obbligatoriamente all’interno della busta virtuale “B” recante l’o.t.m.”

Naturalmente in alcun modo potrà essere fatto riferimento all'Offerta Tecnica e/o specifiche riconducibili ad una miglioria, pena l'esclusione della gara.

Il Responsabile CUC
07/07/2025 12:30
Quesito #26
Buongiorno, per quanto concerne il chiarimento fornito in data 27/06/2025 relativamente al requisito di iscrizione alla White List si chiede di specifichiare e chiarire meglio il significato dell'iscrizione "all'elenco dei richiedenti iscrizione alla White List, prima della Pubblicazione della presente procedura di gara" nel caso di raggrappamento verticale di imprese per le altre imprese facenti parte del raggruppamento. GRAZIE


07/07/2025 16:41
Risposta
Spett.le O.E.
SI PRECISA
che la richiesta di iscrizione alla White List, dovrà riportare data anteriore alla Pubblicazione della presente procedura di gara

07/07/2025 14:18
Quesito #27
Posto che l'attuale disciplina non prevede distinzione tra RTI orizzontali e verticali, si chiede di confermare che sia consentita la partecipazione da parte di un operatore che abbia effettuato la richiesta di iscrizione, riunito in RTI con altro soggetto già iscritto alla white list, prevedendo che solo quest'ultimo sia designato all’esecuzione delle attività di cui all’art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.


07/07/2025 16:45
Risposta
Spett.le O.E.
Si è consentita la partecipazione da parte di un operatore che abbia effettuato la richiesta di iscrizione, in data anteriore alla Pubblicazione della presente procedura di gara, in ragguppamento (RTI) con altro soggetto già iscritto alla white list, che sarà designato all’esecuzione delle attività di cui all’art. 1 c. 53 della Legge n.190/2012.

08/07/2025 16:36
Quesito #28
In relazione alla previsione di cui al paragrafo 6.1.b del Disciplinare di gara e, in considerazione del chiarimento fornito in data 25.06.2025, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che, in conformità al Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023, ove le prestazioni rientranti all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53 siano oggetto di subappalto l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal solo subappaltatore.

A tal fine si riporta estratto del sopracitato comunicato ‘’Si fa presente che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento’’.

Tale previsione è contenuta, altresì, nella Delibera Anac dell’11 settembre 2024, n. 407 che specifica ‘’quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta nella white list. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list. Quindi l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.’’

Si chiede di confermare, altresì, che la presentazione della domanda di iscrizione da parte del concorrente sia richiesta prima del termine di presentazione dell’offerta come previsto dalla sopracitata delibera Anac dell’11 settembre 2024, n. 407 ‘’ il requisito dell’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara’’ nonché come da regola generale costantemente affermata in giurisprudenza, che prevede il possesso dei requisiti al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara; regola, che obbedisce ad una evidente esigenza pratica e che trova positivo fondamento nella stessa previsione di “termini minimi” di efficacia imposti ai bandi di gara, la cui funzione è quella di consentire a tutti gli operatori interessati di “prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26/11/2020, n.7438).








16/07/2025 16:25
Risposta
Spett.le Operatore Economico
Considerato che il Disciplinare di gara, della prersente procedura di gara, preveda l’esecuzione di servizi rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, pertanto l’operatore economico che vi partecipa e/o che dovrà eseguirli deve risultare iscritta nella white list.

Si precisa che l’operatore economico che partecipa in "FORMA SINGOLA" alla presente procedura di gara è tenuto obligatoriamente al possesso del requisito dell’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente, stante che alcune delle lavorazioni sono ricomprese nell’affidamento di servizi riconducibili all’elenco di attività cui alla legge n.190/2012.

Si allega comunicazione del RUP.


chiarimento-ai-quesiti-da-parte-del-rup.pdf
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16/07/2025 16:25
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11/07/2025 14:58
Quesito #29
Spett.le Stazione Appaltante,
si richiedono i seguenti chiarimenti:

1 - con riferimento a quanto riportato nell’elaborato di gara, ed in particolare nell’Allegato13- Capitolato speciale prestazionale art.5, si chiede di voler confermare che esclusivamente ai fini della prima revisione del canone della quota energia, il valore dell’indice NIC medio dell’anno iesimo-1 coincida con il valore del NIC medio del periodo a cui corrisponderebbe il costo medio €/kWh posto a base gara e pari a 0,275 oltre IVA, così come riportato nell’elaborato ‘’Analisi Economica’’.
A tal riguardo si chiede inoltre di voler indicare, il valore medio di tale NIC anche al fine di poter garantire una correlazione tra il canone energia atteso e quello posto a base di gara nonché assicurare una nota e prevedibile redditività a favore dell’Operatore Economico.

2- con riferimento a quanto riportato negli elaborati di gara, ed in particolare nel “Disciplinare di gara ’’, si chiede conferma che, ai fini della corretta presentazione dell’offerta, non venga richiesto all’operatore economico di predisporre e trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF), diversamente da quanto invece ricavabile dal ‘’Capitolato speciale prestazionale-Allegato 13’’, con specifico riguardo all’art.4 dello stesso.



01/08/2025 17:54
Risposta
Spett.le O.E.
Punto 1: L’art. del Capitolato descrive in modo chiaro le modalità di aggiornamento del canone.

Punto 2: Il Capitolato speciale prestazionale-Allegato 13’’ art.4 specifica che: La sostenibilità economica dell’intervento e della conseguente gestione, dovrà essere supportata dal Piano Economico Finanziario predisposto dall’Aggiudicatario in fase di offerta. Pertanto l’O.E. dovrà allegare il Piano Economico Finanziario all’interno della Busta “C- Offerta Economica e temporale”

15/07/2025 11:49
Quesito #30
Spett.le Ente,

Con riferimento alla richiesta dell’emissione della cauzione definitiva di cui Art. 22 del DdG e Art. 12 del CSA ,

tenuto conto dell’ indisponibilità del mercato assicurativo a rilasciare garanzie definitive per appalti di durata da voi richiesta, si chiede cortesemente di confermare che possa essere accettato il rilascio da parte

dell’aggiudicatario di una garanzia di cui all’art. 117 del codice degli appalti, ai sensi di quanto stabilito dall’art.193 comma 15 del citato codice di durata iniziale di 3 (tre) anni, e sarà estesa dal Concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza per ulteriori 3 (tre) anni, e così di tre anni in tre anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza prevederà che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario, ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

Distinti saluti


16/07/2025 16:29
Risposta
Spett.le O.E.
la polizza dovrà essere presentata dall'aggiudicatario a garanzia di dieci anni (10 aa), di cui all'art. 117 del codice degli appalti, a condizione che nel rinnovo annuale, sistematicamente, la polizza venga postecipata di un'annualità.

16/07/2025 13:21
Quesito #31
Spett.le Stazione Appaltante,

si richiedono i dei seguenti chiarimenti:


Ø in merito al punto 6.2.c. Referenze bancarie del Disciplinare di gara si chiede di confermare che la comprova di tale requisito di capacità economica e finanziaria sia fornita mediante produzione di attestazione in originale rilasciata dagli istituti di credito su propria carta intestata, sottoscritta con firma digitale (che identifica legalmente il soggetto firmatario) da figura dotata di poteri di firma e rappresentanza, senza l’allegazione del relativo documento d’identità, come da specifica richiesta dei Direttori di Banca che per motivi di privacy non intendono fornire copia del proprio documento di identità in cui sono presenti dati sensibili;


Ø In merito al punto 10 Sopralluogo del Disciplinare di gara si chiede di confermare che l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato a nome di un operatore economico - che ha richiesto ed eseguito in proprio il sopralluogo - sia considerato valido anche nell’ipotesi in cui detto operatore economico partecipi alla gara in RTI con altra/e imprese.


Ø A seguito della nuova formulazione del requisito della legge di gara (punto 6.1.b) con il chiarimento del 26.06.2025 con cui è stato stabilito che detto requisito si ritiene soddisfatto nei seguenti casi:


1. in caso di partecipazione di singola Impresa la stessa deve essere iscritta all’elenco della White List;


2. in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale il requisito di iscrizione all’elenco dei possessori della White List deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento;


3. in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale la ditta designata all’esecuzione delle attività di cui all’art. 1 c. 53 della Legge 190/2012 dovrà essere iscritta all’elenco dei possessori della White List, le altre imprese facenti parte del raggruppamento dovranno essere inscritte all’elenco dei richiedenti iscrizione alla White List, prima della pubblicazione della presente procedura di gara;


4. nel caso di Consorzi, il Consorzio deve soddisfare in proprio e direttamente il requisito di iscrizione all’elenco della White List;


si chiede di confermare che, al fine di garantire la massima partecipazione agli operatori economici, in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale solo la ditta designata all’esecuzione delle attività di cui all’art. 1 c. 53 della Legge 190/2012 dovrà essere iscritta all’elenco dei possessori della White List, mentre le altre imprese facenti parte del raggruppamento dovranno aver presentato solamente la domanda di iscrizione all’elenco dei richiedenti iscrizione alla White List anche in data successiva la pubblicazione della presente procedura di gara.


Quanto sopra alla luce Delibera ANAC n. 294 del 27.06.2023 ove è stabilito che: “Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente mentre nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente”.


16/07/2025 17:48
Risposta
SPETT.LE O.E.

L’attestazione in originale della Referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito su propria carta intestata, sottoscritta con firma digitale, da soggetto dotato di poteri di firma e rappresentanza.

- SI NON E' NECESSARIO l’allegazione del documento d’identità.

L'Attestato di Sopralluogo SI RISULTERA' VALIDO anche nell’ipotesi in cui detto operatore economico partecipi alla gara in RTI con altra/e imprese.

Iscrizione White List VEDASI CHIARIMENTO DEL RUP IN ALLEGATO

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16/07/2025 17:48
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18/07/2025 11:55
Quesito #32

Con riferimento a quanto già richiesto per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente di confermare che si possa ricorrere all'avvalimento premiale, per quanto attiene i requisiti per i quali è richiesta attribuzione di punteggio tecnico.

Distinti saluti


01/08/2025 17:56
Risposta
Spett.le O.E.
L’Operatore economico può ricorrere all’avvallimento premiale di cui all’art. 104 del DLgs 36/2023 per quanto attiene i requisiti tecnici per i quali è prevista attribuzione di punteggio tecnico ad esclusione del possesso dei certificati qualificanti di cui al subcriterio:
D1: Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente
D2: - Possesso della certificazione di un sistema di gestione per l’Energia conforme alla norma UNI EN ISO 50001/2011 specifica per attività inerente all’oggetto della concessione o equivalente
D3: Possesso della Certificazione di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerente all’oggetto di concessione o equivalente
D4: Possesso del rating di legalità delibera AGCM 27165/2018 o equivalente

23/07/2025 16:40
Quesito #33
Spett.Le Ente,
relativamente al CCNL indicato all’art. 8 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto il CCNL maggiormente attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire individuato sulla base della disciplina delineata da Anac nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/23, è il CCNL C011 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installazione di impianti”, essendo tale contratto di maggiore attinenza alle prestazioni oggetto di affidamento e maggiormente rappresentativo a livello nazionale in termini di numero di lavoratori a cui è applicato, come verificabile dai dati presenti sul sito del CNEL.

Distinti saluti


01/08/2025 17:57
Risposta
Spett.le O.E.
Si conferma quanto indicato all’art. 8 del Disciplinare di gara.


23/07/2025 17:57
Quesito #34
Spett.le SA,

siamo a sollecitare riscontro a quesito di seguito riportato:

Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 15 “OFFERTA TECNICA BUSTA B” in merito alla documentazione aggiuntiva si afferma


“Il Concorrente ha inoltre la facoltà, quindi non l’obbligo, di produrre ogni utile documentazione aggiuntiva (ad esempio: schede tecniche, riproduzioni fotografiche, libretti autoveicoli e automezzi di servizio, ecc.) pertinente e idonea a favorire la migliore comprensione della propria offerta tecnica migliorativa, fermo restando l’assunto che la mera produzione di tale ulteriore documentazione di per sé stessa non può contribuire all’attribuzione di un punteggio”.


si chiede di confermare che


gli allegati alla relazione tecnica possano essere in formato UNI A4, UNI A3, o altri formati UNI


si chiede di confermare che


gli allegati possano contenere schemi grafici, diagrammi, immagini e parti descrittive nei formati consentiti


si chiede di confermare che


i documenti di cui sopra possano essere inseriti alla fine della relazione, come allegati, opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.



Distinti saluti


01/08/2025 17:58
Risposta
Spett.le O.E.
Si conferma che il concorrente ha la facoltà quindi non l’obbligo, di produrre ogni utile documentazione aggiuntiva (ad esempio: schede tecniche, riproduzioni fotografiche, libretti autoveicoli e automezzi di servizio, ecc.) pertinente e idonea a favorire la migliore comprensione della propria offerta tecnica migliorativa, fermo restando l’assunto che la mera produzione di tale ulteriore documentazione di per sé stessa non può contribuire all’attribuzione di un punteggio”. Tali allegati, in formato UNI A4, UNI A3, o altri formati UNI, potranno essere inseriti alla fine della relazione come allegati opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.

23/07/2025 18:01
Quesito #35
Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 14.5 DOCUMENTAZIONE AMMINIZTRATIVA BUSTA “A” in merito ai “Campioni e Campionature” si afferma:







“Per l’affidamento in parola non sono previste vere e proprie campionature; è tuttavia necessario illustrare al meglio almeno i principali componenti e sub-componenti tecnologici che il concorrente punta ad utilizzare in sede operativa, soprattutto se ritiene si differenzino in maniera sostanziale da quanto ipotizzato dal PFTE. Pertanto è lasciata facoltà all’O.E. di produrre già all’interno della busta virtuale “A” la seguente documentazione illustrativa:



schede tecniche dei principali componenti utilizzati nella realizzazione/efficientamento degli impianti (armature stradali, corpi illuminanti, armadi, sistemi di cablaggio, ecc.)



scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare che, in ogni caso, dovrà essere riproposta obbligatoriamente all’interno della busta virtuale “B” recante l’o.t.m.”





si chiede di confermare che:







al primo punto dell’elenco è possibile produrre tale documentazione e che la stessa deve obbligatoriamente essere inserita all’interno della “BUSTA A” firmata digitalmente e composta da file separati per ogni tipologia di scheda tecnica (armature stradali, corpi illuminanti, armadi, sistemi di cablaggio, ecc.).







al secondo punto dell’elenco è obbligatorio produrre “scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare”.





si chiede di confermare che al secondo punto dell’elenco:







ai fini del rispetto del requisito, è obbligatorio inserire nuovamente (ovvero riproporre integralmente) la scheda tecnica/brochure anche all’interno della “OFFERTA TECNICA BUSTA B”, anche qualora la medesima documentazione sia già presente all’interno della “DOCUMENTAZIONE AMMINIZTRATIVA BUSTA A”





si chiede di confermare che:







i documenti di cui sopra (scheda tecnica/ brochure descrittiva del sistema di telegestione degli impianti che si prevede di utilizzare) possano essere inseriti alla fine della relazione, come allegati, opportunamente codificati e che non concorreranno al conteggio delle 20 facciate massime.








01/08/2025 18:00
Risposta
Spett.le O.E.
Si richiama quanto definito in modo chiaro all’art. 14.5 e art. 15 del Disciplinare di Gara.

24/07/2025 17:07
Quesito #36
Spett.le Stazione Appaltante,

In relazione ai precedenti quesiti posti ed ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante, sentita la Prefettura territorialmente competente di BARI che conferma l’illegittimità della richiesta di iscrizione in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara, si chiede nuovamente di confermare che il requisito è assolto dalla presentazione della domanda di iscrizione da parte del concorrente prima del termine di presentazione dell’offerta come altresì previsto dalla delibera Anac dell’11 settembre 2024, n. 407 ‘’ il requisito dell’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara’’ nonché come da regola generale costantemente affermata in giurisprudenza, che prevede il possesso dei requisiti al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara; regola, che obbedisce ad una evidente esigenza pratica e che trova positivo fondamento nella stessa previsione di “termini minimi” di efficacia imposti ai bandi di gara, la cui funzione è quella di consentire a tutti gli operatori interessati di “prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26/11/2020, n.7438).

Si chiede altresì di confermare che, in conformità al Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023, ove le prestazioni rientranti all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53 siano oggetto di subappalto l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal solo subappaltatore.

A tal fine si riporta estratto del sopracitato comunicato ‘’Si fa presente che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento’’.

Tale previsione è contenuta, altresì, nella Delibera Anac dell’11 settembre 2024, n. 407 che specifica ‘’quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta nella white list. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list. Quindi l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.’’


01/08/2025 18:01
Risposta
Spett.le O.E.
Si rimanda alla nota prot. 13873 del 17/07/2025 inserita nella sezione “Allegati” della gara.


24/07/2025 17:30
Quesito #37
1 Quesito
Si chiede cortesemente conferma che, in caso di subappalto qualificante, sia sufficiente che il subappaltatore individuato venga indicato nella domanda di partecipazione , come da specifica riportata al punto 6 del Modello, e non debba altresì rilasciare DGUE o altre dichiarazioni.

2 Quesito
Con riferimento a quanto già richiesto per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente di confermare che si possa ricorrere all'avvalimento premiale, per quanto attiene i requisiti per i quali è richiesta attribuzione di punteggio tecnico.

A tal proposito si chiede altresì conferma che la correlata documentazione vada inserita esclusivamente nella Busta Tecnica.

Distinti saluti


06/08/2025 17:53
Risposta
RISPOSTA:

1. L’O.E che intende ricorrere al subappalto per qualificarsi in una categoria dove non possiede la qualificazione deve dichiararlo espressamente nel DGUE.

2. L’Operatore economico può ricorrere all’avvallimento premiale di cui all’art. 104 del DLgs 36/2023 per quanto attiene i requisiti tecnici per i quali è prevista attribuzione di punteggio tecnico ad esclusione del possesso dei certificati qualificanti di cui al subcriterio:

- D1: Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente

- D2: - Possesso della certificazione di un sistema di gestione per l’Energia conforme alla norma UNI EN ISO 50001/2011 specifica per attività inerente all’oggetto della concessione o equivalente

- D3: Possesso della Certificazione di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerente all’oggetto di concessione o equivalente

- D4: Possesso del rating di legalità delibera AGCM 27165/2018 o equivalente

3. La documentazione relativa all’avvalimento premiale deve essere inserita nella Busta A – Amministrativa.

26/07/2025 17:32
Quesito #38
Relativamente all'ultimo capoverso del punto 8. SUBAPPALTO del Disciplinare di gara, relativamente al CCNL K051 che specifica che il contratto del subappaltatore deve essere lo stesso del concessionario, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto il CCNL maggiormente attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire individuato sulla base della disciplina delineata da Anac nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/23, è il CCNL C011 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installazione di impianti”, essendo tale contratto di maggiore attinenza alle prestazioni oggetto di affidamento e maggiormente rappresentativo a livello nazionale in termini di numero di lavoratori a cui è applicato, come verificabile dai dati presenti sul sito del CNEL. Si chiede pertanto conferma che il contratto da utilizzare possano essere entrambi, anche in virtù della risposta al Quesito 17 che conferma l'utilizzo di un altro contratto al sub-appaltatore rispetto all'appaltatore.



In attesa di una vs cortese risposta si porgono cordiali saluti.


01/08/2025 18:03
Risposta
Spett.le O.E.
Si conferma quanto indicato all’art. 8 del Disciplinare di gara.

28/07/2025 18:10
Quesito #39
Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 15 “OFFERTA TECNICA BUSTA B” in merito allo sviluppo della relazione tecnica con numero di max 20 facciate formato A4


redatte con densità di scrittura di 30 righe, font arial 11 o altro font di equivalente leggibilità, interlinea 1,5





si chiede di confermare che:





eventuali tabelle inserite all’interno della singola facciata non concorrono al numero massimo di 30 righe per facciata.




01/08/2025 18:05
Risposta
Spett.le O.E.

Si richiama quanto specificato in modo chiaro all’art. 15 del Disciplinare:

Si specifica altresì che le eventuali tabelle concorrono al numero massimo di 30 righe.


29/07/2025 10:31
Quesito #40
Spett.le Stazione Appaltante,
si richiedono i seguenti chiarimenti:

1 - con riferimento a quanto riportato nell’elaborato di gara, ed in particolare nell’Allegato13- Capitolato speciale prestazionale art.5, si chiede di voler confermare che esclusivamente ai fini della prima revisione del canone della quota energia, il valore dell’indice NIC medio dell’anno iesimo-1 coincida con il valore del NIC medio del periodo a cui corrisponderebbe il costo medio €/kWh posto a base gara e pari a 0,275 oltre IVA, così come riportato nell’elaborato ‘’Analisi Economica’’.
A tal riguardo si chiede inoltre di voler indicare, il valore medio di tale NIC anche al fine di poter garantire una correlazione tra il canone energia atteso e quello posto a base di gara nonché assicurare una nota e prevedibile redditività a favore dell’Operatore Economico.

2- con riferimento a quanto riportato negli elaborati di gara, ed in particolare nel “Disciplinare di gara ’’, si chiede conferma che, ai fini della corretta presentazione dell’offerta, non venga richiesto all’operatore economico di predisporre e trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF), diversamente da quanto invece ricavabile dal ‘’Capitolato speciale prestazionale-Allegato 13’’, con specifico riguardo all’art.4 dello stesso.



01/08/2025 18:09
Risposta
Spett.le O.E.
Punto 1: L’art. del Capitolato descrive in modo chiaro le modalità di aggiornamento del canone.
Punto 2: Il Capitolato speciale prestazionale-Allegato 13’’ art.4 specifica che: La sostenibilità economica dell’intervento e della conseguente gestione, dovrà essere supportata dal Piano Economico Finanziario predisposto dall’Aggiudicatario in fase di offerta. Pertanto l’O.E. dovrà allegare il Piano Economico Finanziario all’interno della Busta “C- Offerta Economica e temporale”



29/07/2025 12:36
Quesito #41
Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

- l'intestazione del beneficiario della polizza: Denominazione - Indirizzo - Partita IVA;
- l'importo della fidejussione, dato che a pagina 2 del bando di gara viene indicato il 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, mentre a pagina 12 del disciplinare di gara viene indicata una garanzia provvisoria di € 96.070,00 pari al 2% della quota relativa agli investimenti.

In attesa di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti.


06/08/2025 17:56
Risposta
L’importo della fidejussione deve essere pari alla somma € 96.070,00 da intestare al Comune di Squinzano le cui dati sono reperibili sul sito istituzionale.

29/07/2025 12:51
Quesito #42
Con riferimento all’Art. 5 del Capitolato si chiede alla SA:
qual è l’indice NIC di riferimento per l’adeguamento della componente Energia Elettrica del canone (es: NIC POWER 04510, 045102 o altri)qual è l’indice FOI di riferimento per l’adeguamento della componente manutenzione del canone (es: FOI 04 o altri)
06/08/2025 18:10
Risposta
Il codice ISTAT di riferimento è il seguente: 04510 (NIC energia elettrica).

L’indice FOI di riferimento è il seguente: FOI 12.







29/07/2025 15:19
Quesito #43


Spett.le S.A.,

In riferimento a quanto riportato all’ “Articolo 5 Aggiornamento del Canone” nel documento “Allegato 13 – Capitolato Speciale Prestazionale”, si chiede cortesemente:


di specificare il codice dell’indice NIC che sarà utilizzato per l’adeguamento della componente Energia Elettrica del canone (ad esempio NIC POWER 04510, 045102 o altri);di specificare il codice dell’indice FOI che sarà utilizzato per l’adeguamento della componente manutenzione del canone (ad esempio FOI 04 o altri).


Distinti saluti


06/08/2025 18:10
Risposta
Il codice ISTAT di riferimento è il seguente: 04510 (NIC energia elettrica).

L’indice FOI di riferimento è il seguente: FOI 12.

30/07/2025 16:28
Quesito #44
Si comunica nuovamente che in riferimento al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come già indicato nelle scorse settimane il portale relativo al pagamento restituisce il seguente messaggio "Non è stato trovato nessun risultato che corrisponde alla selezione effettuata". Trattandosi di un contributo obbligatorio "a pena di esclusione" si chiede istruzioni s come procedere. GRAZIE


31/07/2025 12:39
Risposta
SPETT.LE O.E.
SI INVIA LINK
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?UUID=cf6c6f3a-5222-4895-9bdf-b22b2725fa95&cig=B6CE433C79

IL RESPONSABILE

01/08/2025 18:38
Quesito #45
Buonasera, si chiede di riallegare la nota prot. 13873 del 17/07/2025 che dite di aver inserito nella sezione “Allegati” della gara in quanto non presente negli allegati di gara. Grazie


04/08/2025 11:27
Risposta
Spett.le O.E.

ulteriori.chiarimenti.signed.pdf
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04/08/2025 11:27
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06/08/2025 11:11
Quesito #46
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede cortesemente di allegare il Protocollo di Legalità richiesto all'art. 14.10 del Disciplinare di gara.


06/08/2025 17:46
Risposta
Si comunica che il documento relativo al Patto di Legalità è stato inserito nella sezione Allegati della Piattaforma.

patto-di-legalit.pdf
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06/08/2025 17:46
2.74 MB
06/08/2025 12:13
Quesito #47
Si comunica che in riferimento all'Offerta Tecnica non è presente sulla Piattaforma di gara il relativo modello predisposto in automatico per indicare i criteri di natura quantitativa, come richiesto al punto 15. Offerta Tecnica Busta B lett. b) del disciplinare di gara.
Si chiede pertanto di apportare le dovute modifiche alla piattaforma di gara.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Salento Smart City srl



06/08/2025 19:19
Risposta
SPETT.LE O.E.
SI PRECISA che il portale/piattaforma telematica non predispone un "apposito modello" di offerta tecnica, di cui ai soli criteri di natura quantitativa.
Il concorrente alla pari della Relazione Tecnica e delle Certificazioni deve presentare Dichiarazione/Asseverazione in merito a tali criteri, inserendola sempre nella Busta B "Offerta Tecnica".
Il Responsabile CUC

06/08/2025 19:19
Quesito #48
Con riferimento al quesito di seguito riportato del 20.06.2025 u.s.



20/06/2025 10:20

Quesito #13

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al punto 7 del Disciplinare il quale sottolinea che "l'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del Disciplinare", si chiede conferma che - in caso di Avvalimento Premiale per il sub criterio C2 dell'offerta tecnica - l'impresa ausiliaria non debba dimostrare il possesso dei requisiti n. 6.1.b, 6.1.c, 6.2.a, 6.2.b, 6.2.c, 6.3.

23/06/2025 18:29

Risposta

SPETT.LE O.E. In riferimento al Vs Quesito SI COMUNICA: che per quanto concerne l'Avvalimento Premiale di cui al Sub-Criterio C2 dell'offerta tecnica "Organizzazione aziendale, personale..................." non vi è alcun obbligo da parte dell'impresa ausiliare di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura. Si precisa altresì che la suddetta documentazione va inserita esclusivamente nell'Offerta Tecnica

E con riferimento al quesito del 06.08.2025 , che si riporta integralmente:

1 Quesito
Si chiede cortesemente conferma che, in caso di subappalto qualificante, sia sufficiente che il subappaltatore individuato venga indicato nella domanda di partecipazione , come da specifica riportata al punto 6 del Modello, e non debba altresì rilasciare DGUE o altre dichiarazioni.

2 Quesito
Con riferimento a quanto già richiesto per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente di confermare che si possa ricorrere all'avvalimento premiale, per quanto attiene i requisiti per i quali è richiesta attribuzione di punteggio tecnico.

A tal proposito si chiede altresì conferma che la correlata documentazione vada inserita esclusivamente nella Busta Tecnica.

Distinti saluti




RISPOSTA:


1. L’O.E che intende ricorrere al subappalto per qualificarsi in una categoria dove non possiede la qualificazione deve dichiararlo espressamente nel DGUE.


2. L’Operatore economico può ricorrere all’avvallimento premiale di cui all’art. 104 del DLgs 36/2023 per quanto attiene i requisiti tecnici per i quali è prevista attribuzione di punteggio tecnico ad esclusione del possesso dei certificati qualificanti di cui al subcriterio:


- D1: Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente


- D2: - Possesso della certificazione di un sistema di gestione per l’Energia conforme alla norma UNI EN ISO 50001/2011 specifica per attività inerente all’oggetto della concessione o equivalente


- D3: Possesso della Certificazione di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerente all’oggetto di concessione o equivalente


- D4: Possesso del rating di legalità delibera AGCM 27165/2018 o equivalente


3. La documentazione relativa all’avvalimento premiale deve essere inserita nella Busta A – Amministrativa.



Si chiede di chiarire in quale Busta vada inserita la dichiarazione relativa all’avvalimento premiale.

Se nella Busta A o nella Busta B.


08/08/2025 13:52
Risposta
La documentazione relativa all’avvalimento premiale deve essere inserita nella Busta A – Amministrativa.

08/08/2025 09:48
Quesito #49
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede conferma che tutta la documentazione relativa all'avvalimento premiale debba esse inserita all'interno della busta tecnica.


08/08/2025 13:00
Risposta
La documentazione relativa all’avvalimento premiale deve essere inserita nella Busta A – Amministrativa.

08/08/2025 11:11
Quesito #50
In relazione a quanto riportato al par. 14 del Disciplinare di gara in merito al contenuto della Busta A, si chiede conferma che la richiesta della documentazione "Comprova requisiti di accesso" sia da ritenersi un refuso, tenuto conto di quanto indicato al par. 6 del disciplinare di gara: "I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022".





09/08/2025 15:57
Risposta
Spett.le O.E.
SI PRECISA
che i requisiti di partecipazione sono quelli di cui ai Punti 4 - 5 - 6 del Disciplinare.

La Stazione Appaltante procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione dagli Enti certificanti, di cui alla Delibera n. 262/2023,
successiva Delibera n. 582/2023 (verifica dei requisiti procedure indette dal 1° gennaio 2024 - PCP).





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